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Accesso agli atti delle istituzioni Europee

Il Regolamento (CE) n. 1049 del 30 maggio 2001 disciplina l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, conformemente alle previsioni dell’art. 255 TCE. Tale regolamento è volto ad assicurare il principio di trasparenza sancito dall'articolo 1 del TUE e ha la finalità di consentire la partecipazione al processo decisionale e garantire una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico, rafforzando i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali. Titolari del diritto di accesso sono i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.

Oggetto del diritto sono i documenti attinenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza delle istituzioni europee.

Il procedimento di accesso inizia con la domanda dell'interessato presentata in forma scritta, anche elettronica. La domanda non deve essere motivata, poiché, come si è detto, la finalità del diritto di accesso è di garantire il controllo democratico sull'operato delle istituzioni e non la tutela di interessi giuridicamente rilevanti dei singoli. Il termine massimo del procedimento è di 15 giorni, entro i quali l'istituzione o accoglie la domanda e consente materialmente l'accesso (tramite consultazione sul posto o rilascio di copia), ovvero la rigetta con risposta scritta motivata.

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