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Atto n. 569

Accordo sui criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta dell’11 dicembre 2019

VISTO l'articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, tra l'altro, prevede che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l’articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 il quale, novellando la lettera c) del comma 449 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dispone, tra l’altro:

- che il Fondo di solidarietà comunale sia destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) del medesimo comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- che la quota di cui al punto precedente sia incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;

- che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, proponga la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 451 del medesimo articolo;

- che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario venga determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019;

- che a decorrere dall'anno 2020 la predetta quota venga incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo punto;

VISTI i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 24 luglio 2019;

TENUTO CONTO di quanto deciso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 15 ottobre 2019, in ordine alla incidenza nella capacità fiscale complessiva della componente “raccolta e smaltimento rifiuti”;

TENUTO CONTO del comma 450 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il quale prevede un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale correttivo agisce quando la variazione percentuale della dotazione netta del fondo, in rapporto alle risorse storiche di riferimento, è superiore al +4% o inferiore al -4%. Le risorse necessarie per compensare gli enti che hanno una riduzione superiore al 4% vengono prelevate ai comuni che presentano in percentuale delle risorse storiche di riferimento un incremento superiore al 4%;

TENUTO CONTO del comma 449, lettera d-bis), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, il quale prevede un secondo correttivo, che dispone la ripartizione di 25 milioni di euro a favore degli enti che presentano, dopo l’applicazione del primo correttivo, ancora variazioni negative rispetto al 2018 in termini di attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione. Tale ripartizione è effettuata in misura proporzionale ai differenziali negativi;

TENUTO CONTO che, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124/2019 e, in particolare dell’articolo 57 dell’A.S. 1638 che modifica l’articolo 1, comma 449 della legge n. 232/2016, è stata ripartita l’integrazione del fondo di solidarietà comunale di 5,5 milioni di euro da destinarsi ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che dopo l’applicazione dei criteri di riparto del fondo (lettere da a) a d-bis) del citato comma 449) presentavano un valore negativo del fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO che, nelle more dell’approvazione del disegno di legge disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ed in particolare delle disposizioni dell’A.S. 1586 che riguardano la disciplina del Fondo di solidarietà comunale, sono stati considerati gli effetti derivanti dalla riduzione di 14,171 milioni di euro correlati al ristoro del minor gettito della TASI dovuta dagli inquilini;

VISTA la nota del 18 settembre 2019 del Ministero dell'interno con la quale è stato richiesto di avviare il confronto tecnico sulla metodologia da applicare per la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, ai sensi del citato comma 451 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e la conseguenti riunioni tecniche del 25 settembre e del 25 ottobre 2019;

VISTA la nota metodologica del 4 novembre 2019 predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 7 novembre 2019 e rinviato, su richiesta dell’ANCI;

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 9 dicembre 2019, l’ANCI non ha formulato osservazioni tecniche sui dati relativi alla ripartizione del suddetto contributo annuo di 5,5 milioni di euro in favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti, che presentano un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA la richiesta dell’ANCI di quantificare in 7 milioni di euro l’accantonamento di cui all’articolo 1, comma 451 della legge n. 232/2016, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del predetto Fondo, accolta dalle Amministrazioni statali;

VISTA la nota metodologica aggiornata predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Amministrazioni statali e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all’accordo;

SANCISCE L'ACCORDO

ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2020, descritti nell’allegata nota metodologica, che tengono conto delle modifiche normative alla disciplina del medesimo Fondo in corso di adozione, come specificato in premessa, nonché della destinazione di 7 milioni di euro all’accantonamento da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo.

Il Segretario
Marcella Castronovo                                                  

Il Ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese

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