Esplora contenuti correlati

Atto n. 556

Proroga termini adempimenti contabili per gli Enti locali, che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e per i Comuni, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 24 aprile 2019

VISTO l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1, comma 510, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l’altro, che gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre e che il suddetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 con il quale, ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 151, il termine per l’adozione del bilancio di previsione degli Enti locali 2019/2021 è stato differito al 28 febbraio 2019 e, successivamente, con decreto del Ministro dell’interno del 25 gennaio 2019, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 28 marzo 2019 con il quale, ai sensi del citato comma 1 dell’articolo 151, il predetto termine è stato ulteriormente differito:

- al 30 aprile 2019 per gli Enti locali, che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- al 30 giugno 2019 per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 18 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019;

VISTO, altresì, l’articolo 44, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, a decorrere dalle date ivi rispettivamente indicate, per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e da altre specifiche disposizioni, e che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione;

VISTA la nota del 18 aprile 2019 con la quale l'ANCI ha richiesto di prorogare i termini, relativi ad adempimenti contabili, per gli Enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi del citato comma 714 dell’articolo 1 della legge n. 2018 del 2015, nonché per gli enti colpiti da eventi sismici;

TENUTO CONTO che le competenti Amministrazioni governative, nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, considerate le menzionate richieste formulate dall'ANCI con la nota del 18 aprile 2019, hanno proposto:

  1. per gli Enti locali, che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio, ai sensi del citato comma 714 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, di differire ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 luglio 2019;
  2. per i Comuni, di cui ai citati allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, di prorogare:
  • al 30 aprile 2019, il termine per la certificazione del saldo finale di competenza 2018;
  • al 31 maggio 2019, il termine per la restituzione del questionario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e successive modificazioni;
  • al 30 giugno 2019, il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018;RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

  1. per gli Enti locali che hanno adottato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che hanno riformulato o rimodulato i piani di riequilibrio ai sensi dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al differimento, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 luglio 2019;
  2. per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla proroga, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto-legge, dei seguenti termini:
    • al 30 aprile 2019, per la certificazione del saldo finale di competenza 2018;
    • al 31 maggio 2019, per la restituzione del questionario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;
    • al 30 giugno 2019, per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018.

 Il Segretario                           Il Ministro dell'Interno 

Marcella Castronovo                  Sen. Matteo Salvini

                                                                                                                   

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto