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Atto n. 609

Schema di decreto del Ministro dell’interno sulle convenzioni di segreteria.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 15 ottobre 2020

VISTO l’articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale detta disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali, e, in particolare, il comma 12, il quale dispone che le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell’interno da adottare ai sensi dell’articolo 10, comma 7, lettera a) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la citata lettera a) del comma 7 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 174 del 2012, la quale prevede che il Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, definisce le modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari, nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali;

VISTA la nota del 30 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno ha trasmesso lo schema di decreto sulle convenzioni di segreteria;

TENUTO CONTO che a seguito delle proposte formulate nella riunione tecnica del 5 ottobre 2020, con nota del 12 ottobre 2020 il Ministero dell’interno ha trasmesso una nuova versione dello schema di decreto con il quale:

- il comma 2 dell’articolo 2 è stato sostituito dal seguente: “2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila”;

- l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 3 è stato sostituito dal seguente: “Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa

nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;

TENUTO CONTO che l’ANCI, con nota del 13 ottobre 2020, ha espresso assenso tecnico;

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi degli articoli 10, comma 7 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e 16 ter, comma 12 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno sulle convenzioni di segreteria.

Il Segretario

Marcella Castronovo                                                            

Il Ministro dell’Interno

Luciana Lamorgese

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