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Atto n. 794 del 25 gennaio 2024

Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 25 gennaio 2024

VISTO l’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il quale prevede, tra l’altro, che al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore delle province e delle città metropolitane;

VISTO l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale dispone, tra l’altro, che la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è incrementata di 1.670 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane;

VISTO l’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 il quale prevede, tra l’altro, che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ulteriormente incrementato di 1.500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

VISTO il successivo comma 827 del citato articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce, tra l’altro, che gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare - utilizzando l’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it - al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale stabilisce, tra l’altro, che le risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l’eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell’anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere utilizzate anche nell’anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate;

VISTO il citato articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale dispone, altresì, che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese, provvedendo all’eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell’importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta del 21 dicembre 2023;

VISTA la nuova versione dello schema di decreto in argomento, trasmessa - unitamente ai relativi allegati - dal Ministero dell’interno in data 22 gennaio 2024, che introduce una clausola di salvaguardia per gli enti locali in surplus di risorse rispetto ai fabbisogni, che hanno certificato ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2020 - come specificato nelle Note metodologiche, per il comparto comuni, unioni di comuni e comunità montane e per il comparto province e città metropolitane, di cui rispettivamente agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante del nuovo schema di decreto;

TENUTO CONTO che l’ANCI e l’UPI nella riunione tecnica del 23 gennaio 2024, hanno espresso assenso tecnico sulla nuova versione dello schema di decreto e relativi allegati;

VISTA la versione definitiva dell’Allegato A (Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane) - con la correzione di un refuso - trasmessa dal Ministero dell’interno, in pari data, la quale è stata tempestivamente diramata;

RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole all’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulla nuova versione - in sostituzione della versione sulla quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito l’intesa nella seduta del 21 dicembre 2023 - dello schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie e modalità per l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso.

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi

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