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Il Ripristino della Natura – il decreto legislativo 80/2026

Data 30/06/2026

Il contesto di riferimento: il regolamento europeo

Il Regolamento UE 2024/1991 - Nature Restoration Law – sul ripristino della natura impone agli Stati membri azioni concrete per il recupero della biodiversità con obiettivi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi.

Il regolamento europeo prevede il ripristino di almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che necessitano di azioni di recupero entro il 2050.

Nello specifico, la normativa riserva un'attenzione prioritaria agli habitat in condizioni critiche. Gli Stati membri saranno chiamati, infatti, a un piano di ripristino progressivo degli ecosistemi terrestri, costieri, marini e d'acqua dolce, secondo una precisa tabella di marcia:

  • entro il 2030: recupero di almeno il 30% degli habitat degradati;
  • entro il 2040: recupero di almeno il 60% degli habitat degradati;
  • entro il 2050: recupero di almeno il 90% degli habitat degradati.

 

Città e fiumi: la rigenerazione degli spazi urbani e idrici

Il regolamento europeo non si limita alla natura incontaminata, ma interviene drasticamente anche sui contesti antropizzati e sulle reti idriche:

  • Ecosistemi urbani - "no net loss" (art. 8): Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché, non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.

  • Connettività fluviale: si prevede l'eliminazione delle barriere artificiali per restituire ai fiumi il loro naturale scorrimento libero, ripristinando al contempo le funzioni biologiche delle pianure alluvionali. L'art. 9 del Regolamento indica un target preciso: almeno 25.000 km di fiumi da riportare a libero scorrimento.

 

La tutela delle specie e il monitoraggio di agricoltura e foreste

Una parte cruciale della strategia riguarda la salvaguardia degli insetti impollinatori: l'imperativo è invertire il declino delle loro popolazioni entro il 2030, per poi garantirne una crescita costante.

Sono previste misure mirate per i settori agro-forestali, basate su indicatori ecologici stringenti:

  • ecosistemi agricoli Obbligo di potenziare la biodiversità nei campi. Lo stato di salute della terra sarà monitorato attraverso parametri specifici, come l'indice delle farfalle delle praterie e la riumidificazione delle torbiere prosciugate.

  • ecosistemi forestali Focus sul miglioramento della salute dei boschi. I progressi saranno misurati attraverso la presenza di legno morto, la connettività forestale e la capacità di stoccaggio del carbonio organico.

Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva degli obiettivi previsti dal Regolamento UE, in relazione agli ecosistemi da ripristinare:

Articolo Contenuto
Art. 4

“Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce”

Artt. 5 –7

Art. 5 – “Ripristino degli ecosistemi marini”

Art.6 –  “Energia da fonti rinnovabili”

Art.7 – “Difesa nazionale”

Art. 8

 “Ripristino degli ecosistemi urbani”

Artt. 9 –10

Art.9 – “Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali”

Art.10 – “Ripristino delle popolazioni di impollinatori”

Artt. 11–12

Art.11 – “Ripristino degli ecosistemi agricoli”

Art.12 – “Ripristino degli ecosistemi forestali”

Art. 13

“Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi”

Quadro dei target, distinti per ecosistema, in base alle previsioni degli articoli del Regolamento Nature Restoration Law.

 

Le disposizioni nazionali di adeguamento al Regolamento europeo

Il decreto legislativo n. 80 dell'8 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, detta le disposizioni per l’adeguamento del quadro normativo nazionale al Regolamento UE 2024/1991 sul ripristino della natura e individua una governance multilivello con una responsabilità condivisa a livello centrale e territoriale.

In generale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorità nazionali competenti per il coordinamento delle attività da svolgere per il raggiungimento dei target del Regolamento UE 2024/1991 (Nature Restoration Law).

In particolare, la ripartizione specifica dei soggetti e delle competenze è così strutturata:

     Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): è l'autorità nazionale principale e coordinatrice per la redazione del Piano nazionale di ripristino. Ha la responsabilità diretta per i target legati a:

     Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce.

     Ripristino degli ecosistemi urbani (verde urbano e copertura arborea).

     Connettività naturale dei fiumi e delle pianure alluvionali.

     Integrazione con le disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili.

     Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF): opera in stretto coordinamento con le Regioni e le Provincie autonome ed è responsabile per l'applicazione dei target riguardanti:

     Ripristino degli ecosistemi agricoli.

     Ripristino degli ecosistemi forestali.


Inoltre, il MASE e il MASAF si occupano, con azioni coordinate, della tutela della biodiversità e del recupero degli ecosistemi marini; della tutela e del ripristino delle popolazioni di impollinatori, del contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi.

A livello territoriale, la norma individua nelle regioni, nelle province autonome di Trento e Bolzano, negli enti gestori delle aree naturali protette, nelle autorità di bacino distrettuali, nonché negli enti gestori delle aree forestali pubbliche e private, i soggetti attuatori e quindi responsabili, ciascuno per quanto di competenza, di ottemperare degli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d’acqua dolce, degli ecosistemi marini, delle popolazioni di impollinatori, degli ecosistemi agricoli  e forestali, nonché della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

I Comuni, le città metropolitane, le province sono responsabili in merito al ripristino degli ecosistemi urbani, ferme restando le competenze e le funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle città metropolitane.

I suddetti Enti collaborano attivamente con i ministeri per la definizione delle misure d'intervento specifiche e sono responsabili per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripristino secondo le competenze indicate.

Lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 2025, è stato sottoposto alla Conferenza unificata, che nella seduta del 18 marzo 2026 ha sancito l’intesa, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

 

Il Piano Nazionale di ripristino (PNR)

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione europea, del 19 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991, sono state fornite indicazioni per la redazione del Piano nazionale di ripristino, ovvero lo strumento strategico che pianifica gli interventi concreti da attuare in ogni Paese membro fino al 2050 (con tappe intermedie al 2030 e 2040).

Per quanto riguarda l’Italia, le due amministrazioni centrali che hanno la competenza sulla governance relativamente all’attuazione delle disposizioni nazionali, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Ministero dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle foreste (MASAF) hanno tra loro sottoscritto un apposito protocollo di intesa per la collaborazione tra i vari soggetti istituzionali ed assicurare il raccordo e il coordinamento delle attività relativamente alla redazione del Piano Nazionale di Ripristino.

Il Piano è adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in Conferenza Unificata. Il Piano viene infine inviato alla Commissione Europea che può formulare osservazioni nei sei mesi successivi.

Il MASE in collaborazione con il MASAF e con il supporto scientifico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca (ISPRA) ambientale ha avviato una consultazione pubblica sullo studio preliminare elaborato da ISPRA, nell’ambito della definizione della bozza del PNR.  La suddetta consultazione, rivolta a tutti i cittadini e ai portatori di interesse, si è chiusa il 24 giugno 2026.

Il Tavolo di indirizzo e coordinamento

Il decreto, inoltre, istituisce un apposito organismo di raccordo interistituzionale presso il MASE. Il Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati. Tale organismo riunisce rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e dei Comuni per monitorare l'andamento dei lavori.

 

Adempimenti per i Comuni

L’ art. 8 del Regolamento UE 2024/1991, come già accennato nei precedenti paragrafi, stabilisce per gli Stati il contenuto degli obblighi sugli ecosistemi urbani (no net loss, incremento verde, copertura arborea).  Tale obbligo non si applica alle zone di ecosistemi urbani in cui lo spazio verde urbano supera già il 45% della superficie.

In linea con Regolamento UE 2024/1991, il decreto Legislativo n. 80/2026 stabilisce che i Comuni e le Città Metropolitane sono le autorità responsabili dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino per quanto riguarda gli ecosistemi urbani.

Pertanto, gli enti locali sono chiamati alle seguenti azioni:

  • incrementare la superficie totale degli spazi verdi nelle città.

  • aumentare la copertura arborea urbana (la densità di alberi e fogliame) per mitigare le isole di calore, favorire l'ombreggiamento e trattenere le acque piovane contro il dissesto idrogeologico.

I Comuni e le Città Metropolitane, pur mantenendo le proprie competenze urbanistiche, devono garantire che ogni nuova pianificazione edilizia o di rigenerazione urbana non comporti una perdita netta di spazio verde urbano.

Nel dettaglio, i Comuni devono garantire l'applicazione di due tassi di crescita fondamentali stabiliti a livello europeo:

  • nessuna perdita netta (Target 2030): Entro il 2030, i Comuni devono assicurare che la superficie totale, di spazio verde urbano e di copertura arborea urbana non diminuisca. Il parametro è rappresentato dal singolo Comune (ART.8 Regolamento UE). Se un Comune cementifica un'area verde per un progetto, è obbligato a compensare creandone un'altra di pari valore ecologico.

  • inversione di tendenza e incremento (Target 2040-2050): Oltre il 2030, i territori comunali dovranno registrare un trend di crescita costante della superficie verde e, in particolare, della copertura fogliare/arborea (canopy cover), fino a raggiungere un livello soddisfacente stabilito dal Piano Nazionale.

Per fare ciò, i Comuni sono chiamati a progettare interventi di riforestazione urbana mirati, come la creazione di boschi urbani e di corridoi ecologici che colleghino i parchi cittadini alla campagna circostante.

Sotteso vi è l’obbligo di monitoraggio periodico e rendicontazione alla Commissione, previsto dal Regolamento UE (artt. 20-22) e il D.Lgs. 80/2026 che per i Comuni si traduce nella necessità di dotarsi di strumenti di censimento del verde.

Le azioni intraprese dovranno essere realizzate, secondo la clausola di invarianza finanziaria, prevista all’art.6 del decreto legislativo 80/2026, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Non sono previsti "fondi diretti e automatici" dallo Stato per l'applicazione del decreto. Di conseguenza, i Comuni dovranno adempiere a questi obblighi attraverso l’utilizzo di altri fondi o facendo ricorso a Partenariati Pubblico-Privati.

 

La Roadmap (2026 - 2050)

La tabella di marcia si sviluppa in più fasi, partendo dall'attuale fase di pianificazione fino ai target europei di metà secolo.

 Fase 1: La Pianificazione (2026 - 2027)

  • Entro il 1° settembre 2026, l’Italia, per il tramite del MASE, dovrà trasmettere alla Commissione europea il Piano nazionale di ripristino della natura (PNR), recante la mappatura delle aree degradate e le prime linee di indirizzo per i Comuni, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1991, entrato in vigore il 18 agosto 2024, e del D.Lgs. 80/2026; la Commissione disporrà di sei mesi per formulare osservazioni e raccomandazioni volte a garantire la piena conformità del piano agli obiettivi e agli obblighi stabiliti dal Regolamento;

  • entro il 1° settembre 2027: i PNR definitivi dovranno essere presentati e pubblicati dagli Stati membri, per poi essere periodicamente riesaminati alla luce degli esiti del monitoraggio e dei progressi conseguiti.

Fase 2: Il primo traguardo (Entro il 2030)

  • Target "Nessuna Perdita Netta": I Comuni dovranno dimostrare che la superficie totale di spazio verde urbano e la copertura arborea (canopy cover) sul loro territorio non sia diminuita secondo la baseline che sarà prevista nel PNR a livello di singolo Comune. Ogni metro quadro di verde eliminato per l'edilizia deve essere già stato compensato.

Fase 3: L'incremento costante (2040 - 2050)

  • Entro il 2040: I Comuni dovranno registrare un incremento netto della superficie verde e dello sviluppo delle chiome degli alberi, procedendo verso i target di ripristino fissati dal Piano Nazionale.

  • Entro il 2050: Raggiungimento del livello "soddisfacente" di infrastrutture verdi in tutte le città e completamento della connettività ecologica urbana (corridoi verdi).


Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2026