Le nuove linee guida sulle concessioni di posteggio: cosa cambia per i Comuni
Le “linee guida per il rilascio delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche,” recentemente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2026 (n.161), si inseriscono in un quadro normativo che da anni è al centro di un complesso equilibrio tra le istanze di liberalizzazione dei mercati e le esigenze di tutela delle specificità locali del commercio ambulante italiano.
Il provvedimento attua l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, recependo l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 30 aprile 2026, con l'obiettivo dichiarato di garantire uniformità applicativa nell’emanazione dei bandi su tutto il territorio nazionale.
La legge 30 dicembre 2023, n. 214 ha introdotto una disciplina organica delle concessioni di posteggio, stabilendo che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche siano rilasciate per una durata di dieci anni e imponendo procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.
L'obiettivo dichiarato è quello di potenziare la concorrenza, evitando rendite di posizione consolidatesi nel tempo, preservando la qualità dell'offerta commerciale, promuovendo la stabilità occupazionale del personale impiegato e prevedendo la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa.
Le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, si fondano su un articolato sistema di fonti normative, di rango europeo, primario e secondario e recano delle prescrizioni vincolanti che dovranno essere recepite dai bandi comunali per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Si deduce che il margine di discrezionalità nel settore si riduce.
L'impianto: dieci anni, con un'eccezione da maneggiare con cura
Il principio cardine è noto: le concessioni di posteggio, comprese quelle relative a chioschi, attività artigianali, somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e ai posteggi riservati ai produttori agricoli, hanno durata decennale, assegnate tramite procedura di evidenza pubblica nel rispetto di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Tale durata decennale incontra soltanto un’eccezione e riguarda le fiere.
Le linee guida riconoscono che applicare meccanicamente la durata decennale a un fenomeno per sua natura legato a ricorrenze, eventi e cadenze spesso annuali rischierebbe di produrre un effetto paradossale: concessioni "congelate" per dieci anni su manifestazioni che potrebbero cambiare sede, tema o financo cessare di esistere nel frattempo, con conseguente disaffezione degli operatori e danno alla riuscita stessa della fiera.
Pertanto, la soluzione individuata, volta ad una gestione più agevole e a garanzia del principio di imparzialità prevede la distinzione tra fiere storicamente radicate e fiere sporadiche o legate ad eventi contingenti.
Per le prime, trattandosi di fiere storicamente radicate sul territorio e che secondo la programmazione dell'ente locale sono destinate a svolgersi periodicamente nell’arco temporale previsto, è prevista la durata decennale come limite massimo, non fisso. Per le seconde, quelle sporadiche o legate a eventi contingenti, la concessione va invece calibrata sulla durata effettiva della manifestazione o sulle annualità realmente programmate.
Questo significa che i Comuni, in fase di predisposizione del bando, dovranno svolgere una valutazione istruttoria preliminare sulla natura della fiera.
Il sistema premiale: i cento punti
Le linee guida precisano che possono partecipare alla selezione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente purché in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, previsti dall’art.71 del d.lgs.59/ 2010.
È prevista una griglia di valutazione delle istanze, costruita su 100 punti complessivi, divisi in due blocchi.
Criteri obbligatori (fino a 60 punti) — quelli che la legge impone in modo diretto:
fino a 5 punti per la stabilità occupazionale garantita per almeno un triennio del personale impiegato nel posteggio messo a bando;
fino a 35 punti, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni, per l'anzianità d'impresa, comprovata dall'iscrizione storica al Registro delle Imprese sul territorio nazionale della ditta richiedente quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo, con riduzione del 30% se l'esperienza proviene da un settore analogo anziché da quello specifico messo a gara;
Il criterio dell'anzianità nel Registro delle Imprese viene calcolato con proporzionalità dinamica: il punteggio di ciascun concorrente è rapportato al valore massimo registrato tra tutti i partecipanti alla singola procedura. Si supera il sistema di punteggi fissi per scaglioni, più rigido e meno equo.
15 punti fissi per chi è già titolare della concessione sul posteggio oggetto di gara, alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dagli anni di permanenza;
5 punti fissi per il possesso dei requisiti di microimpresa, ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.
Vale la pena soffermarsi su una scelta tecnica non scontata: il punteggio per l'esercizio diretto nel posteggio (15 punti) è fisso, non graduato sugli anni di permanenza. È una scelta di equilibrio esplicita: premiare troppo l'anzianità specifica nel singolo posteggio rischierebbe di trasformare la premialità in una barriera all'ingresso per nuovi operatori, cristallizzando posizioni di vantaggio per coloro che sono presenti da più tempo su una specifica area mercatale.
Criteri integrativi (fino a 40 punti) — obbligatori nella previsione, ma con un margine applicativo più ampio: anzianità di spunta sull'intero mercato, calcolata in termini di giorni di lavoro (fino a 5 punti, a scaglioni). Si fa riferimento ad un fenomeno che prevede l’assegnazione di posteggi temporaneamente liberi il giorno stesso del mercato. Pertanto, i bandi devono prevedere, quale criterio indicativo, il numero delle giornate di spunta effettuate dall’aspirante concessionario. Il punteggio è calcolato secondo la seguente scala: meno di 50 giorni = 1 punto; da 51 a 150 giorni = 2 punti; da 151 a 300 giorni = 3 punti; da 301 a 450 giorni = 4 punti; oltre 450 giorni = 5 punti. Il punteggio è attribuibile con riferimento a un solo posteggio; in caso di domande multiple nella stessa area mercatale, l'anzianità può essere fatta valere per una sola domanda a scelta del candidato.
Un ulteriore criterio integrativo è rappresentato dall’ offerta di prodotti tipici e di qualità (8 punti. Tale punteggio, non potendo adottare un approccio così rigoroso da inibire la vendita di altri prodotti, è attribuibile nel caso in cui almeno il 50% della merce venduta sia riconducile a detta categoria.
Sono, inoltre, riconosciuti 7 punti all’operatore che si impegni ad effettuare le consegne a domicilio. Questo perché le aree mercatali sono spesso frequentate da consumatori vulnerabili o che a causa della ridotta mobilità non riescono, in assenza di carrelli o di ausili specifici, a fruire delle diverse opportunità offerte dai venditori.
Gli altri punti sono attribuiti secondo lo schema seguente:
2 punti - presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano;
6 punti – per l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale (6 punti);
7 punti – per la partecipazione a corsi di formazione professionale nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenza di lingue straniere.
Inoltre, i Comuni posso prevedere criteri ulteriori per un massimo di 5 punti purché coerenti con la qualità dell'offerta o il livello di servizio. I criteri per l’assegnazione non devono riprodurre i criteri obbligatori né incidere in modo determinante sull'esito della procedura selettiva. È consentito spalmare i suddetti punti su uno o più dei criteri integrativi relativi a offerta di prodotti tipici, consegna a domicilio, progetti innovativi, uso di mezzi a basso impatto ambientale e formazione.
Il limite al numero di posteggi: una misura antitrust "di prossimità"
Le linee guida introducono anche un tetto al numero di concessioni assegnabili allo stesso soggetto nella medesima area mercatale, rilevante anche ai fini del controllo societario:
massimo 2 concessioni se il mercato o la fiera conta fino a 100 posteggi;
massimo 3 concessioni se i posteggi superano quota 100.
È una misura di tutela della concorrenza pensata su scala locale, che richiede ai Comuni un controllo attivo — non solo formale — sulla titolarità effettiva delle imprese partecipanti, incluse le situazioni di controllo societario indiretto.
Cosa cambia, in concreto, per gli uffici comunali
Volendo tradurre tutto questo in un elenco di impatti operativi immediati:
1. Revisione degli schemi di bando: la griglia dei 100 punti va recepita in modo puntuale;
2. Istruttoria differenziata per le fiere: occorre motivare, caso per caso, la scelta tra durata decennale e durata commisurata alla singola manifestazione, documentando il carattere di radicamento storico o di occasionalità.
3. Nuovi compiti di vigilanza: gli impegni assunti in sede di gara (consegna a domicilio, prodotti tipici) hanno durata minima triennale; analoga durata minima triennale è prevista in via autonoma per l'impegno di stabilità occupazionale e il loro mancato rispetto, se accertato tramite ispezione, comporta la decadenza — anche per il subentrante in caso di cessione d'azienda.
4. Gestione delle graduatorie residuali: i posteggi non assegnati per carenza di domande vanno riservati prioritariamente agli spuntisti che ne facciano richiesta e che non risultino già titolari di altra concessione nel medesimo mercato, e solo successivamente agli altri concorrenti idonei, sempre nel rispetto dei tetti massimi per operatore.
I nuovi adempimenti per gli enti locali, in sintesi
Ambito | Impatto e adempimenti |
Adeguamento dei bandi | Tutti i bandi per rilascio o rinnovo di concessioni devono essere conformi alla griglia stabilita di criteri e punteggi stabilita. I Comuni devono aggiornare regolamenti interni e modelli di bando tipo. |
Obbligo di pubblicazione online | L'avvio di ogni procedura deve essere reso conoscibile tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale, consolidando un obbligo di trasparenza prima applicato in modo non uniforme. |
Gestione differenziata delle fiere | I Comuni devono classificare le fiere tra storicamente radicate (durata decennale) e sporadiche (durata allineata alla manifestazione). |
Vigilanza e controllo rafforzati | L'obbligo di accertare il rispetto degli impegni e applicare la decadenza richiede di strutturare procedure di ispezione e verifica periodica. |
Verifica del cumulo per ogni procedura | I Comuni devono verificare la posizione complessiva di ogni concorrente nell'area mercatale, includendo le partecipazioni di controllo, con conseguente onere istruttorio aggiuntivo. |
Gestione dei posteggi vacanti | I Comuni sono tenuti a seguire la gerarchia di assegnazione per i posteggi non assegnati, con necessità di predisporre e aggiornare le graduatorie degli spuntisti. |
Tracciabilità degli impegni in cessione | In caso di cessione d'azienda, il Comune deve verificare che il subentrante sia informato e vincolato agli impegni assunti dal cedente, introducendo un controllo in un momento prima non presidiato. |