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Comuni di frontiera: definiti i criteri per il contributo statale

20 ottobre 2026

Con decreto 17 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze ha definito i criteri per determinare e ripartire il contributo statale previsto dall’articolo 10 della legge 13 giugno 2023, n. 83, in attuazione dell’Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri. Il contributo è destinato ai Comuni italiani di frontiera la cui attribuzione dipende dal numero dei lavoratori frontalieri rilevati e dai criteri territoriali fissati dal provvedimento. Il decreto non dispone nuove risorse, ma disciplina il calcolo e il riparto delle somme disponibili sul fondo, istituito dall’articolo 10 della legge n. 83 del 2023 con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Comuni interessati e criteri di calcolo

In base all’art. 3 del decreto, il contributo è riservato ai Comuni il cui territorio ricade, interamente o parzialmente, nella fascia di 20 chilometri dal confine con i Cantoni svizzeri del Ticino, dei Grigioni e del Vallese individuati secondo l’Accordo, nei quali risiedono lavoratori frontalieri, nonché i Comuni ulteriormente inclusi per effetto dell’articolo 1, comma 99, della legge n. 207/2024 e dell’allegato 1 al decreto-legge n. 113/2024.

 L’importo del fondo viene diviso per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. La quota pro capite così ottenuta è moltiplicata per il numero dei frontalieri delle singole Regioni interessate e della Provincia autonoma di Bolzano. Le quote complessive sono quindi trasferite a tali amministrazioni per la successiva attribuzione ai beneficiari.

Criteri di riparto

Il decreto (art. 5) prevede modalità differenti in base al territorio di appartenenza.

Per Piemonte, Valle d’Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano, le risorse sono assegnate alle Unioni di Comuni in base ai frontalieri residenti nei Comuni di frontiera che ne fanno parte. I Comuni non ricompresi, neppure parzialmente, in un’Unione ricevono direttamente la quota spettante.

In Lombardia, il contributo è attribuito direttamente ai Comuni nei quali, nell’anno cui si riferisce il riparto, i frontalieri residenti rappresentano almeno il 4% della popolazione per gli enti con popolazione superiore a 15.000 abitanti e almeno il 3% per quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Se tali soglie non sono raggiunte, la quota è attribuita alla Regione Lombardia che, secondo le proprie determinazioni, può destinarla alle Comunità montane o alle Province, in base alla collocazione territoriale dei Comuni interessati. Pertanto, la verifica annuale del rapporto tra frontalieri residenti e popolazione comunale è determinante per stabilire se le risorse siano attribuite direttamente al Comune oppure alla Regione Lombardia.

Opere finanziabili

Le risorse assegnate devono essere utilizzate per la realizzazione, il completamento e il potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per edilizia abitativa e trasporti pubblici. Quando il contributo è assegnato a enti diversi dai singoli Comuni, devono essere privilegiati gli interventi di interesse sovracomunale.

È inoltre consentito destinare fino al 50% del contributo a spese correnti, prioritariamente per iniziative volte a compensare gli effetti socioeconomici derivanti da crisi aziendali presenti nel territorio di competenza.

Fonte: Gazzetta Ufficiale