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Enti locali: Linee guida per il commercio su aree pubbliche

24 luglio 2026

Le Linee guida definiscono i criteri vincolanti che i Comuni sono tenuti ad applicare nella predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei posteggi liberi nei mercati, nelle fiere e per i chioschi, con l'obiettivo di garantire regole uniformi su tutto il territorio nazionale, superando le difformità applicative che negli anni hanno generato incertezza per gli enti locali e per gli operatori del settore.

Il provvedimento attua l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, e recepisce l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 30 aprile 2026, a conclusione di un percorso di confronto condotto con Regioni, ANCI e associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le principali novità riguardano:

  • la durata delle concessioni, con una particolare attenzione rivolta alle fiere. La legge 30 dicembre 2023, n.214 ha infatti prescritto che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche siano rilasciate per dieci anni, sulla base di procedure di evidenza pubblica. Le linee guida precisano che resta legittima la concessione decennale soltanto per le fiere storicamente radicate. Al contrario, per le fiere sporadiche o legate a eventi contingenti, la concessione va calibrata sulla durata effettiva della manifestazione o sulle annualità realmente programmate.

  • il sistema di valutazione a punti per i bandi per le concessioni che dovranno prevedere un punteggio complessivo di 100 punti, di cui fino a 60 riservati a criteri obbligatori di legge e i restanti 40 ripartiti tra criteri integrativi; entro questo limite, i Comuni possono riservare fino a 5 punti a criteri locali ulteriori, oppure ripartirli tra i criteri integrativi già definiti."

  • durata minima delle clausole di impegno. Gli impegni assunti dal concessionario ai fini del punteggio non possono avere durata inferiore al triennio. Il mancato rispetto comporta la decadenza della concessione, se accertato tramite ispezione o sopralluogo. In caso di cessione dell’azienda, gli obblighi passano in capo al subentrante.

Si segnala che sono previsti limiti alla concentrazione dei posteggi: massimo due concessioni per operatore e nei mercati e nelle fiere fino a 100 posteggi, massimo tre concessioni nelle aree con oltre 100 posteggi.

FONTE: Gazzetta Ufficiale.