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TICSER, la riforma delle tariffe dei rifiuti

Data 29/04/2026

A partire dal 1° gennaio 2028, l’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti subirà una trasformazione radicale.

Con deliberazione 396/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il TICSER – Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti. Si tratta di una vera e propria riforma nel settore dei rifiuti, strettamente connessa con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato con la deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, che regolerà il periodo 2026-2029.

L’iniziativa vede la luce dopo un’intensa attività di riordino, intrapresa da ARERA per rispondere all’esigenza di allineare la tariffazione nazionale agli standard ambientali e di trasparenza dettati dall’Unione Europea.

Per decenni, la tassa sui rifiuti è stata percepita come un tributo legato al possesso di un immobile. Adesso, si realizza un cambio di paradigma: il corrispettivo da pagare per il servizio si lega strettamente al comportamento dell’utente, nonché alla destinazione finale dei rifiuti.

Recependo il noto principio di matrice europea “chi inquina paga” – (art.14 della direttiva 2008/98/CE), secondo cui i costi della gestione dei rifiuti, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti la tariffazione premia i comportamenti virtuosi e penalizza quelli meno rispettosi dell’ambiente”.

Non basta, però, soltanto differenziare i rifiuti, bisogna fare un passaggio in più. I rifiuti devono essere gestiti secondo un ordine di priorità, tenendo a mente una gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) articolata in cinque passaggi:

  1. Prevenzione dei rifiuti – Al primo posto, Il TICSER promuove la riduzione alla fonte attraverso la tariffazione puntuale (Pay -as you throw) chi produce meno rifiuti indifferenziati paga meno;
  2. Preparazione per il riutilizzo – si incentiva il riuso, con l’intento di rimettere in circolo beni che non sono ancora diventati “rifiuto.”
  3. Riciclaggio e recupero di materia –  in caso di riciclaggio, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali riciclati devono andare a beneficio dell’utente, riducendo la bolletta.
  4. Recupero di energia – se il rifiuto non può essere riciclato, deve essere usato per produrre energia
  5. Smaltimento dei rifiuti – Quando non è possibile attuare nessuna delle scelte precedenti, non resta che lo smaltimento in discarica.

Con il TICSER, la piramide ambientale si trasforma in una piramide economica: più ci si allontana dalla base (smaltimento) e si sale verso la vetta (prevenzione), più il sistema diventa sostenibile sia per l’ambiente che per i cittadini.

Pertanto, la struttura della tariffazione, risentendo del ciclo della gestione dei rifiuti, si modifica e si articola in 5 componenti (struttura pentanomia), due delle quali sono di parte fissa e tre di parte variabile.

  • Le voci della tariffa di parte fissa riguardano il decoro urbano, per intenderci “la pulizia delle città” e l’accesso al servizio.
  • Le tre componenti di parte variabile, invece, attengono alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, al trattamento e recupero, al trattamento e allo smaltimento e sono direttamente collegate con l’applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Attualmente, in Italia, secondo un’indagine condotta da ARERA e confluita nella deliberazione 43/2025/R/Rif sono previsti 4 regimi di prelievo applicabili, di cui tre di natura tributaria (TARI) e uno (tariffa corrispettiva) avente natura di entrata patrimoniale. Nello specifico, la legge 147/13 ex art.1 c.651 prevede:

  • una TARI tributo presuntiva c.d binomia;
  • una TARI tributo presuntiva c.d monomia, alternativo a quello delineato nel d.P.R. 158/99, laddove la tariffa è commisurata alla “quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti”;
  • TARI tributo puntuale, con obbligatorio riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità di cui al d.P.R. 158/99;
  • tariffa puntuale corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il regime di TARI tributo presuntiva risulta predominante, l’82% in termini di popolazione servita, con la TARI tributo binomia quale forma di prelievo prevalente.

A partire dal 1° gennaio 2028 tutti i Comuni, indipendentemente dal regime di tariffazione applicato, avranno l’obbligo, nelle nuove procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di prevedere l’integrazione dei più recenti “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con sistemi di  misurazione/contabilizzazione puntuale del rifiuto urbano residuo, secondo le modalità previste dall’art.6 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017, recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”.

L’articolo 6 del Decreto ministeriale 20 aprile 2017, che attualmente si applica in maniera obbligatoria soltanto alle gestioni in tariffa corrispettiva, si concentra sulle modalità per la misurazione del rifiuto, mentre i criteri ambientali minimi sono stati aggiornati recentemente con il Decreto ministeriale 7 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 aprile 2025.

La misurazione della quantità di rifiuto conferito può avvenire mediante pesatura diretta e mediante pesatura indiretta. In un caso, si tratta di rilevazione del peso, nell’altro, di misurazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.

Tale misurazione può essere effettuata a bordo dell’automezzo che svolge la raccolta, attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco; da un dispositivo in dotazione all’operatore addetto alla raccolta attraverso l’identificazione del contenitore o del sacco, oppure, infine può essere integrata nel contenitore adibito alla raccolta.

L’articolo 6 del Decreto ministeriale 20 aprile 2017 è collegato agli articoli da 3,4 e 5 dello stesso decreto, che forniscono indicazioni in merito all’identificazione delle utenze, trattamento e conservazione dei dati (art.3); ai criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art.4) e ai requisiti minimi dei sistemi di identificazione e misurazione puntuale della quantità di rifiuto (art.5).

In particolare, si chiarisce che l’identificazione avviene mediante l’assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza (art.3); che è prevista un’associazione tra l’utenza e lo strumento di conferimento per l’identificazione dell’utenza che avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico (art.5). Infine, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, si ottiene determinando, (omissis) il peso o il volume della quantità di RUR “rifiuto urbano residuo” conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art.4).

La riforma delle tariffe implica per gli Enti locali delle sfide non da poco, sia sotto il profilo gestionale che sotto il profilo infrastrutturale.

Dal punto di vista gestionale, si dovrà garantire un’integrazione delle anagrafiche con un perfetto allineamento tra i dati in possesso dell’ente locale e quelli del gestore del servizio.

Si dovrà anche sensibilizzare l’utenza, mediante campagne di comunicazione istituzionale, finalizzate a spiegare le nuove voci della bolletta le implicazioni connesse. Infine, si dovrà gestire l’integrazione con il Testo Unico Bonus Rifiuti, garantendo che le famiglie in disagio economico continuino a percepire le agevolazioni attuali.

Sul piano infrastrutturale, si può immaginare che si assisterà ad una vera rivoluzione che riguarderà il rinnovo del parco mezzi con veicoli a basso impatto ambientale, i cassonetti che saranno dotati di sistemi di riconoscimento dell’utente e soprattutto si assisterà ad una rivisitazione anche dei centri di raccolta. Aspetto quest’ultimo fondamentale, se si pensa che la direttiva 2018/ 851/UE richiede agli Stati membri di conseguire i nuovi obiettivi di tasso di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti urbani, pari almeno al 60%, al 65% rispettivamente per il 2030 e il 2035, mentre la direttiva 2018/850/UE relativa alle discariche di rifiuti, richiede di adottare le misure necessarie per assicurare che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% o a una percentuale inferiore, del totale dei rifiuti urbani prodotti (per peso).