Le nuove disposizioni in materia di organizzazione
Tra le misure del decreto-legge convertito dirette al rafforzamento della capacità amministrativa del sistema delle autonomie locali e delle strutture coinvolte nella ricostruzione post-sisma e nella gestione del PNRR, si segnalano le disposizioni contenute negli articoli: 8, 8bis, 9 e 10.
Assunzioni in deroga (art. 8, comma 1)
La possibilità di assumere personale superando i limiti finanziari imposti dal comma 557 dell’art. 1 della legge di bilancio 2005 per il contenimento della spesa pubblica, viene estesa alle unioni di comuni e a tutti gli enti di comparto funzioni locali situati nei crateri sismici degli eventi del 2009 e del 2016, nonché agli Uffici speciali per la ricostruzione, indipendentemente dalla relativa dimensione anagrafica dell’ente e dunque anche per i comuni più piccoli.
Estensione della flessibilità assunzionale per specifici comuni (art. 8, comma 2)
Al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, oltre ai comuni con una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, vengono autorizzati ad assumere personale con contratto a tempo determinato i comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonché i comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all’attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica, rispettivamente fino alla fine del 2030 e del 2027. Trattasi di un potenziamento dell’organico nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, ma con l’autorizzazione al superamento dei limiti “ordinari” alle assunzioni.
Assegnazione di personale agli uffici di diretta collaborazione delle Regioni (art. 8, comma 3)
Si estende alle Regioni la possibilità di assegnare proprio personale di ruolo e quello proveniente da società a partecipazione pubblica agli uffici di diretta collaborazione, applicando gli strumenti flessibili di cui all’art. 14, comma 2 del d.lgs. 165/2001 ed altri istituti analoghi. Sono fatti salvi gli atti regionali già adottati. Si rende così omogeneo il trattamento tra amministrazione statale e autonomie regionali relativamente al rapporto tra personale amministrativo e organi di indirizzo politico, garantendo alle Regioni una maggiore flessibilità organizzativa.
Estensione alle unioni di comuni delle misure di rafforzamento amministrativo PNRR (art. 8, comma 3 ter)
Si estendono alle unioni di comuni in situazioni di emergenza i benefici relativi alla flessibilità di utilizzazione del personale non dirigenziale già previsti per comuni e province.
Facoltà di stabilizzazione personale MASE utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico finanziati con fondi europei (art. 8, comma 5)
Si prevede per le Regioni la possibilità di stabilizzazione di tale personale non dirigenziale, appartenente all’Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ed operativo nelle Regioni con contratti a tempo determinato da almeno 36 mesi, che abbiano superato un colloquio selettivo e ottenuto una valutazione positiva del lavoro svolto. Essa può essere effettuata solo nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Proroga dei termini contabili per i comuni in dissesto (art. 8, comma 6)
Si introducono proroghe alle scadenze in materia finanziaria e contabile per gli enti locali in dissesto modificando, con maggior favore, l’art. l6 del D.L. 115/2022 (decreto “Aiuti-bis”), già introdotto, a sua volta, per supportare la gestione straordinaria degli enti locali e favorire la tenuta finanziaria durante un periodo di pressione dovuto all’aumento dei prezzi energetici, dei materiali e agli impegni eccezionali legati al PNRR. Trattasi, dunque, di disposizioni che mirano a fornire maggiore flessibilità agli enti locali in difficoltà finanziaria, consentendo loro di gestire in modo più sostenibile il rientro dalle anticipazioni di liquidità ricevute.
Limitazioni responsabilità degli amministratori locali in riequilibrio finanziario (art. 8, commi 7 e 7bis)
Si deroga alle responsabilità degli amministratori locali in conseguenza del dissesto nei casi di colpa grave, qualora abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato, a seguito di delibera della Corte stessa che accerti gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione. Modificando così l'articolo 248 del TUEL, si fornisce una maggiore protezione agli amministratori che, pur in presenza di situazioni critiche ereditate, adottano tempestivamente misure correttive approvate dagli organi di controllo. Tali disposizioni si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Proroghe per i Comuni per l'utilizzo dei contributi statali (art. 8, commi 8bis, 8ter e 8quater)
Si prorogano di tre mesi i termini entro cui i comuni devono affidare i lavori finanziati ai sensi della legge 145/2018, portando le scadenze da 6, 10, 15 e 20 mesi a 9, 13, 18 e 23 mesi. Viene inoltre semplificata la disciplina a riguardo, sopprimendo alcune disposizioni formali e ampliando le condizioni in cui gli affidamenti sono considerati validi per non perdere il contributo.
Si prorogano i termini utili per completare le procedure tecniche e amministrative necessarie per l’utilizzo dei contributi statali assegnati ai comuni beneficiari per la realizzazione di interventi di cui al comma 42quater dell'art.1 della di Bilancio 2020 e al comma 539 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, ossia rispettivamente per interventi di rigenerazione urbana e manutenzione straordinaria del territorio.
Formazione SNA e utilizzo del personale negli enti locali (art.8, comma 9)
Si consolida il ruolo della SNA nella formazione del personale pubblico e si amplia la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare tale personale anche nell’ambito di convenzioni previste dall’articolo 30 del TUEL, consentendo così forme di cooperazione interistituzionale e gestione condivisa delle risorse umane.
Misure urgenti in materia di edilizia scolastica (art. 8bis)
L’articolo 8 bis, introdotto a seguito delle modifiche proposte in seno all’iter parlamentare, introduce misure urgenti in materia di edilizia scolastica autorizzando gli enti territoriali competenti – e dunque anche i comuni - la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di fare fronte a esigenze indifferibili e urgenti. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. I criteri e le modalità per accedere ai finanziamenti saranno chiariti da una successiva circolare del Mef.
Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali (art. 9, commi 1, 2, 2bis, 2ter e 2quater))
Con l’articolo 9:
- si stabiliscono misure di maggior favore relativamente all’assegnazione dei segretari comunali per i Comuni di Lampedusa e Linosa, estendendole anche ad altri comuni con caratteristiche analoghe legate prevalentemente alle caratteristiche geografiche e al fenomeno dell’immigrazione, specialmente rispetto alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR;
-si introduce un meccanismo di recupero e redistribuzione immediata delle risorse inutilizzate, e restituite entro l’anno, afferenti agli stanziamenti per il personale a tempo determinato di cui all’art. 31 bis comma 5 del D.L. 152/2021, ossia il decreto recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Le risorse inutilizzate, cioè, non andranno perse ma ridistribuite in ordine di graduatoria, ad altri comuni già individuati ma non già destinatari dei benefici;
-si dettano nuove e più rigorose regole per i segretari comunali iscritti all’albo nazionale che non hanno ancora ottenuto la prima nomina. Tali regole hanno portata retroattiva, applicandosi anche ai segretari che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all’albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina.
Disposizioni urgenti finalizzate all'implementazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione (art. 10)
Con l’articolo 10 si introducono una serie di disposizioni volte a rafforzare le capacità operative e amministrative degli enti coinvolti nelle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali del 2023, nonché nelle aree interessate dalla crisi ambientale della cosiddetta “Terra dei fuochi”. La norma permette agli enti coinvolti di utilizzare modalità più flessibili per reperire personale, in deroga ai limiti ordinari, per far fronte alle esigenze straordinarie derivanti dagli eventi calamitosi. Viene anche ampliata la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di personale proveniente da qualsiasi amministrazione pubblica, e non solo da quelle centrali o locali, previo accordo con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Le procedure per l’approvazione dei progetti, soprattutto quelli legati al PNRR, potranno continuare a seguire una modalità semplificata fino alla fine del 2026, con un riferimento specifico all’applicazione semplificata delle conferenze di servizi decisorie, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 76/2020, caratterizzate da termini più brevi per l’acquisizione dei pareri e per la conclusione del procedimento.
Differimento del termine per l’approvazione dei PEF, delle tariffe e dei regolamenti TARI (art. 10ter)
Di particolare interesse per gli enti locali anche l’articolo 10ter che proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2025 i termini di approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.