Le nuove disposizioni per la funzionalità e il rafforzamento
Di seguito una panoramica delle disposizioni del decreto-legge n.25/2025 convertito definitivamente in legge, introdotte per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, di interesse per gli enti territoriali.
Misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione (art. 12)
Pianificazione del personale per la transizione digitale. In forza del comma 5 e 5 bis dell’art. 12, le pubbliche amministrazioni devono pianificare il proprio fabbisogno di personale tenendo conto anche delle esigenze legate alla transizione digitale e all’innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data. Ogni amministrazione dovrà farlo in coerenza con le proprie caratteristiche e finalità, per rafforzare le competenze necessarie ad affrontare le sfide della trasformazione digitale.
Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie (art. 14)
Maggiori margini per il trattamento accessorio del personale degli enti locali. Una delle innovazioni più significative del Decreto PA 2025 è rappresentata dall’introduzione del comma 1-bis all’articolo 14, che consente, a partire dal 2025, a regioni, città metropolitane, province e i comuni, purché in equilibrio di bilancio pluriennale e nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente, di incrementare il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, in deroga al limite di spesa fissato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. L’incremento può raggiungere fino al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per il trattamento economico fondamentale del personale non dirigente, con l’obiettivo di ridurre il divario retributivo rispetto alle amministrazioni centrali e a condizione della virtuosità dell’ente.
Razionalizzazione della disciplina relativa all’inabilità e inidoneità al lavoro dei nel pubblico impiego (art. 16)
Nuove regole per l'inabilità/inidoneità nel pubblico impiego. L’art. 16, ai primi due commi, contiene disposizioni di rilievo per gli enti locali poiché si riferisce, tra gli altri, ai lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) nell’area della gestione del personale e di previdenza. Le nuove regole non hanno efficacia retroattiva essendo destinate ai soli lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto. Per loro la disciplina sull’accertamento dell’invalidità, inabilità e idoneità al lavoro e al servizio e sulle prestazioni ad esso correlate viene uniformata a quella Inps già vigente per il settore privato in forza della legge 222/1984.
La norma dispone anche che per i nuovi assunti il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti va erogato entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.