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Le nuove disposizioni per la funzionalità e il rafforzamento

Data 22/05/2025

Di seguito una panoramica delle disposizioni del decreto-legge n.25/2025 convertito definitivamente in legge, introdotte per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, di interesse per gli enti territoriali.

Misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione (art. 12)
Pianificazione del personale per la transizione digitale. In forza del comma 5 e 5 bis dell’art. 12, le pubbliche amministrazioni devono pianificare il proprio fabbisogno di personale tenendo conto anche delle esigenze legate alla transizione digitale e all’innovazione tecnologica, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data. Ogni amministrazione dovrà farlo in coerenza con le proprie caratteristiche e finalità, per rafforzare le competenze necessarie ad affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie (art. 14)
Maggiori margini per il trattamento accessorio del personale degli enti locali. Una delle innovazioni più significative del Decreto PA 2025 è rappresentata dall’introduzione del comma 1-bis all’articolo 14, che consente, a partire dal 2025, a regioni, città metropolitane, province e i comuni, purché in equilibrio di bilancio pluriennale e nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dalla normativa vigente, di incrementare il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, in deroga al limite di spesa fissato dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. L’incremento può raggiungere fino al 48% della spesa sostenuta nel 2023 per il trattamento economico fondamentale del personale non dirigente, con l’obiettivo di ridurre il divario retributivo rispetto alle amministrazioni centrali e a condizione della virtuosità dell’ente.

In materia di trattamento economico accessorio del personale, l’articolo 1, comma 237, della legge di bilancio 2026 introduce, per il solo anno 2026, una misura di natura fiscale rivolta al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli enti locali.

La disposizione prevede che i compensi per il trattamento economico accessorio siano assoggettati, entro il limite di 800 euro, a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro annui.

La misura di detassazione prevista contribuisce a rafforzare le condizioni di attrattività e valorizzazione del lavoro negli enti locali, in coerenza con le finalità del Decreto PA in materia di organizzazione e gestione del personale.

Inoltre, la Legge Finanziaria 2026 – con l’art. 1, comma 674 - introduce un intervento di natura finanziaria che si affianca alle misure previste dal Decreto PA: il Fondo per l’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei comuni.  Il Fondo ha una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028. Le risorse del Fondo sono destinate, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all’incremento del trattamento accessorio del personale non dirigenziale e sono ripartite tra gli enti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, demandando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei criteri di riparto.

Razionalizzazione della disciplina relativa all’inabilità e inidoneità al lavoro dei nel pubblico impiego (art. 16)
Nuove regole per l'inabilità/inidoneità nel pubblico impiego. L’art. 16, ai primi due commi, contiene disposizioni di rilievo per gli enti locali poiché si riferisce, tra gli altri, ai lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) nell’area della gestione del personale e di previdenza. Le nuove regole non hanno efficacia retroattiva essendo destinate ai soli lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del Decreto. Per loro la disciplina sull’accertamento dell’invalidità, inabilità e idoneità al lavoro e al servizio e sulle prestazioni ad esso correlate viene uniformata a quella Inps già vigente per il settore privato in forza della legge 222/1984.

La norma dispone anche che per i nuovi assunti il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti va erogato entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.

Continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni (legge di bilancio 2026)
Nell’ambito delle disposizioni in materia di organizzazione, la legge di bilancio 2026 interviene con una misura finalizzata a garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni e a sostenere l’attuazione degli interventi e il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR.

In particolare, l’articolo 1, comma 691, consente la proroga, per ulteriori dodici mesi, degli incarichi a tempo determinato di supporto tecnico-amministrativo, conferiti dagli enti locali per il rafforzamento della capacità amministrativa e per l’attuazione di progetti complessi, in particolare connessi al PNRR, ai sensi dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Tali incarichi, di natura temporanea e non strutturale, sono finalizzati a evitare vuoti organizzativi e discontinuità nella gestione amministrativa, consentendo ai piccoli comuni di mantenere in essere professionalità specialistiche già operative nelle fasi di programmazione, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati.

La disposizione si inserisce in modo coerente con le finalità del Decreto PA, affiancandone le misure strutturali con un intervento transitorio volto a garantire la tenuta organizzativa degli enti più fragili in una fase caratterizzata da carichi amministrativi straordinari.


Ultimo aggiornamento: 2 febbraio 2026