Le nuove disposizioni sulla mobilità
Mobilità volontaria negli enti locali (art. 3 comma 1)
L’articolo 3 (comma 1, lett. c) introduce una profonda revisione della disciplina della mobilità volontaria, intesa come lo strumento che consente alle pubbliche amministrazioni di coprire i propri fabbisogni di personale attraverso il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni, prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi.
La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato, promuovere la stabilizzazione del personale che ha già maturato esperienza e valutazione positiva, riducendone così la precarietà; dall’altro, disincentivare l’utilizzo improprio e prolungato dei comandi, attraverso l’introduzione di limiti temporali e di sanzioni. Si tratta di un cambiamento non solo tecnico ma anche strategico, finalizzato a razionalizzare la gestione delle risorse umane, valorizzare le professionalità già presenti e contrastare la frammentazione organizzativa.
In forza di queste premesse, a partire dal 2026, gli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50 e con un piano assunzionale che prevede almeno dieci nuovi assunti, saranno tenuti a destinare almeno il 15% della propria capacità assunzionale a procedure di mobilità volontaria.
Nell’ambito della procedura si prevede una priorità all’assunzione del personale comandato, che faccia domanda e che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio nella stessa area funzionale ottenendo una valutazione della performance pienamente favorevole (con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati).
Le posizioni eventualmente non coperte all’esito delle suddette procedure sono destinate ai concorsi. Inoltre, la mancata attuazione nell’anno di riferimento della mobilità volontaria comporterà significative conseguenze: la riduzione della capacità assunzionale in misura pari alla quota obbligatoria non utilizzata (15%), la cessazione automatica dei comandi in essere e il divieto di rinnovare o disporre nuovi comandi, anche presso altre amministrazioni, per un periodo di 18 mesi.
Si precisa che le amministrazioni possono procedere all’inquadramento nei propri ruoli del personale proveniente da altre amministrazioni, anche qualora i posti vacanti siano presenti in aree funzionali diverse rispetto a quella di provenienza. Tale possibilità è però subordinata al rispetto del principio di neutralità finanziaria, ovvero all’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e all’aggiornamento della dotazione organica mediante rimodulazione da inserire nella sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativa alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Obbligo di nulla osta per il personale dei piccoli enti per distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni (art. 3 bis)
Una ulteriore novità è contenuta nell’articolo 3 bis, che prevede, in deroga all’art. 17, comma 14, della legge n. 127/1997, che fino al 31 dicembre 2026, il distacco o l’assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli di comuni, unioni di comuni e città metropolitane con un organico non superiore a 50 unità, specie se impegnati nell’attuazione del PNRR, sia subordinato al nullaosta dell’amministrazione di appartenenza, diversamente che in passato. La finalità perseguita è quella di evitare l’impoverimento di organico nei piccoli enti impegnati nell’attuazione di progetti strategici, rafforzandone la capacità amministrativa.