Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale
Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale (TPL) è stato istituito con l’articolo 16 bis del decreto-legge n. 95/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012.
Il fondo è alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina.
I criteri di ripartizione del fondo (decreto-legge 176/2022 convertito dalla L. n. 6/2023 poi modificato dal D.L. n. 104 del 2023):
- il riparto del fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità:
- il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
- il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
- applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica dal 2023 ma non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
- con destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell’Osservatorio TPL;
- con destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflativa, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario;
La legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 731) ha esteso al 2025 l'applicazione dei criteri di riparto del Fondo già applicati dal 2020 al 2024 e differito al 30 giugno 2025, il termine per l'emanazione del decreto MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i LAS (livelli adeguati di servizio), i quali saranno applicabili dal 2026.
Le risorse del Fondo, per l’anno 2025, ammontano a euro 5.341.554.000,00:
- 4.873.335.361,50 euro sono ripartiti in base alle percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020;
- 1.200.000 euro destinati a garantire l’accesso al tpl alle persone a ridotta mobilità - risorse attribuite a decorrere dall’anno 2024 dal decreto-legge n. 145 del 2023 (art. 10-bis) convertito dalla legge n. 191 del 2023 - sono ripartiti in base alle percentuali di riparto utilizzate per l'anno 2020;
- 347.018.638,50 euro ripartiti tenendo conto dei costi standard applicati al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale;
- 120.000.000,00, quale incremento per l’anno 2025 disposto dall’articolo 1, comma 730, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ripartita tra le sole Regioni - Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Lombardia - che, in applicazione del criterio dei costi standard presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.
Con decreto interministeriale n. 53 del 20 marzo 2025 è stata concessa alle Regioni a statuto ordinario un’anticipazione dell’80 per cento del Fondo TPL, pari a 4.272.283.200,00. A seguire sono stati emanati dal MIT decreti di impegno relativi a tranche di pagamento trimestrali. Il saldo determinato in euro 1.069.270.800,00, pari al 20% del Fondo, è contenuto nel decreto su cui è stata sancita intesa nella seduta della Conferenza unificata del 27 novembre 2025.
Per quanto riguarda il fondo 2026, il DL 200/2025 (cosiddetto Milleproroghe) convertito on modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, all’articolo 9 comma 2-ter, relativamente al trasporto pubblico locale dispone le seguenti misure:
- Per l'anno 2026, al riparto del Fondo si provvede sulla base dei seguenti criteri:
- una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
- una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
- la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";
- la proroga al 31 dicembre 2026 per l’emanazione del decreto da parte del MIT con cui sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo che a decorrere dall'anno 2027 dovrà essere ripartito con le nuove modalità.
Ultimo aggiornamento: 26 marzo 2026