Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti territoriali (art. 1 commi 102-110)
La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) consente agli Enti locali di introdurre sui tributi sulle entrate patrimoniali di propria spettanza forme di definizione agevolata per i contribuenti che contemplano l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti entro il termine appositamente fissato da ciascun ente. Ciò al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi.
La possibilità di definizione agevolata potrà estendersi anche alle situazioni già interessate da procedura di accertamento e da contenzioso.
Restano escluse dalla possibilità di definizione agevolata l’IRAP, le compartecipazioni e le addizionali dei tributi erariali.
Ciascun Ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Inoltre, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, gli enti territoriali possono introdurre analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.
Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli Enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.
Le disposizioni sulla facoltà – da parte degli enti territoriali – di promuovere definizioni agevolate per il pagamento di tributi sono contenute specificatamente nei commi 102–110 dell’articolo 1 della Legge 199/2025.
Tale disciplina offre strumenti più flessibili per gestire crediti di difficile esigibilità e promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e dell’equilibrio di bilancio.
In ogni caso ai contribuenti dovrà essere riconosciuto un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione della procedura di agevolazione sul sito istituzionale dell’ente per adempiere agli obblighi tributari precedentemente omessi in tutto o in parte.
Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026