Disposizioni in materia di tributi locali (art. 1 commi 853-856)
Con una norma di interpretazione autentica vengono precisati i criteri di non commerciabilità per usufruire dell’esenzione IMU ai sensi dell’art. 1, comma 759, lett. g), della legge n.160/2019 per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali.
In particolare, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie si intende effettuato, con modalità non commerciali quando le stesse:
- sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.
Gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente o dei familiari in quanto tale forma di cofinanziamento risulta necessaria al fine di garantire la copertura del servizio universale.
Non è rilevante ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 853 l'inserimento degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie in una specifica categoria catastale.
Per le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il carattere non commerciale si realizza quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.
Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026