Modifica delle modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali (art. 1 comma 659)
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (ARCONET), sono aggiornati gli allegati 4/1, 4/2 e 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011, per consentire agli enti locali di calcolare lo stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione in base alla capacità di riscossione dell’ultimo rendiconto se dimostrano un miglioramento rispetto alla media del triennio precedente (incluso l’esercizio di riferimento).
La prima determinazione del fondo sulla base dei risultati dell’ultimo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, restando esclusa per gli assestamenti dei bilanci successivi.
Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026