Videosorveglianza e tutela dei lavoratori
Ulteriori garanzie devono essere rispettate quando l'utilizzo delle telecamere può comportare, anche solo potenzialmente, un controllo a distanza dei lavoratori. In tali ipotesi, alla disciplina sulla protezione dei dati personali si affianca l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), le cui garanzie sono espressamente fatte salve dall'articolo 114 del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003).
L'articolo 4, comma 1, consente l'installazione di impianti dai quali derivi anche solo la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro o per la tutela del patrimonio aziendale (concetto che, per un ente locale, si estende alla tutela del patrimonio pubblico e alla sicurezza degli edifici). L'installazione è subordinata, in via alternativa, a un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSU o RSA) oppure, in mancanza di accordo, a un'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il comma 2 esclude da questo regime gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e i sistemi di rilevazione di accessi e presenze (es. badge), che restano quindi soggetti alla sola disciplina generale sulla protezione dei dati.
La disciplina interessa quindi anche gli enti locali quando le telecamere installate presso uffici, sedi, depositi, autorimesse o altri luoghi di lavoro possono riprendere, anche indirettamente, i dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa. La presenza di una finalità legittima, come la sicurezza degli edifici o la tutela del patrimonio pubblico, non esclude l'applicazione delle garanzie previste per i lavoratori, qualora dalle modalità concrete di funzionamento dell'impianto possa derivare un controllo sulla loro attività: ciò che rileva non è la finalità dichiarata, ma l'effettiva idoneità del sistema a monitorare la prestazione lavorativa.
A queste garanzie di natura lavoristica si affiancano quelle proprie della disciplina sulla protezione dei dati personali: i lavoratori devono ricevere un'informativa adeguata sulle modalità di utilizzo degli impianti, sui tempi di conservazione delle immagini e sulle modalità di accesso ai dati raccolti; devono inoltre essere rispettati, anche in questo ambito, i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, oltre alle indicazioni operative fornite dal Garante per la protezione dei dati personali nei propri provvedimenti in materia di videosorveglianza (cartellonistica, angoli di ripresa, durata di conservazione).
Il mancato rispetto di queste condizioni comporta l'inutilizzabilità dei dati raccolti — anche a fini disciplinari — oltre a possibili sanzioni amministrative a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo 171 del Codice Privacy.
Per un ente locale, pertanto, la progettazione di un sistema di videosorveglianza deve tenere conto non soltanto delle aree che si intendono proteggere, ma anche dell'eventuale presenza di postazioni e spazi nei quali viene svolta attività lavorativa, valutando fin dalla fase progettuale se sia necessario attivare la procedura di accordo sindacale o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.