Corte dei Conti: Nuovo criterio per la determinazione dell’indennità di funzione dei sindaci e amministratori locali
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti, con la deliberazione n. 11 del 4 febbraio 2025, ha fornito un parere rilevante sulla determinazione dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali, rispondendo a una richiesta del Comune di Lagonegro.
Il quesito posto alla Corte dei conti verteva sulla corretta interpretazione del criterio da applicare per individuare la classe demografica di riferimento per il calcolo dell’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori comunali per l’anno 2025. In particolare, si chiedeva se dovesse essere applicato il criterio "statico", basato sulla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, previsto dall’art. 1, comma 583, della Legge n. 234/2021, oppure il criterio "dinamico" dell’art. 82, comma 8, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), che considera le fluttuazioni stagionali della popolazione.
L'art. 82 del TUEL prevede l'attribuzione di una indennità di funzione per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi, determinata con decreto del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ai sensi del medesimo articolo è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno n. 119/2000, il quale reca il regolamento di attuazione per la definizione dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori locali, stabilendo dei compensi tabellari differenziati in ragione delle dimensioni demografiche degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione.
Al riguardo, il TUEL prevede due differenti criteri per la determinazione della dimensione demografica degli enti:
- un primo criterio, c.d. statico, è contenuto nell'art. 37, comma 4, che nel disciplinare la composizione del consiglio comunale e del consiglio provinciale in base al numero degli abitanti fa riferimento "ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale”;
- un secondo, c.d. dinamico, è previsto dall'art. 156, comma 2, a mente del quale le disposizioni del testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, nonché all’inclusione nel sistema di tesoreria unica, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato “come relative alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunità montane”.
Sull’argomento, con la deliberazione n. 7/2010/QMIG, di valore nomofilattico, la Sezione delle Autonomie aveva adottato il secondo criterio indicato, basato sulla popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente quello in corso, secondo gli indici ISTAT. La pronuncia, dunque, propendeva per la soluzione che tende a rapportare le indennità di funzione a una popolazione intesa in senso dinamico, individuata in base ai dati statistici più recenti.
Ad avviso della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata, tuttavia, tali conclusioni devono essere rivisitate alla luce della recente novella legislativa intervenuta in materia di corresponsione delle indennità di funzione agli amministratori locali (Art. 1, comma 583, L. 30 dicembre 2021, n. 234). In particolare, la legge di bilancio 2022 dispone, tra l’altro, che a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, con l'applicazione di percentuali differenziate "in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale".
Pertanto, al fine di garantire maggiore omogeneità e stabilità nel tempo, la recente normativa ha introdotto un parametro meno flessibile per il calcolo delle indennità di funzione, che si pone in posizione di specialità e di successione rispetto alla regola generale individuata nell’art. 156 del TUEL.
In conclusione, al giudice appare pacifica l’intenzione del legislatore del 2021 di rafforzare l’incentivo economico degli amministratori locali attraverso l’introduzione di un nuovo criterio di calcolo delle indennità di funzione ad essi spettanti, rapportandole, ai fini dell’individuazione delle classi demografiche di collocazione degli enti, al parametro della popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale.
Fonte: Corte dei Conti