Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise
12 maggio 2025Con la deliberazione n. 43/2026, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise – si è pronunciata su una richiesta di parere concernente l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 19/2026, relativo alla deroga ai limiti di spesa del personale per i segretari comunali nei Comuni fino a 3.000 abitanti. La richiesta era stata formulata dal Segretario Comunale di un ente locale molisano. La Sezione ha tuttavia dichiarato il quesito soggettivamente inammissibile: l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 riserva la facoltà di interpellare la Corte dei conti in sede consultiva al legale rappresentante dell’ente (il Sindaco) ovvero, ove istituito, al Consiglio delle Autonomie Locali. Il Segretario Comunale, pur figura apicale di rilevanza tecnica, è privo di tale legittimazione. Le considerazioni che seguono sono pertanto svolte dalla Corte in via incidentale, nell’ambito della motivazione dell’inammissibilità.
Nell’ambito del decreto-legge n. 19/2026 (c.d. DL PNRR), la norma dispone che alcune componenti della spesa relativa al segretario comunale – in particolare lo stipendio tabellare, la posizione “base” e il risultato minimo teorico – non siano computate ai fini della verifica del rispetto dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente (art. 1, commi 557-quater e 562, l. n. 296/2006 e art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017).
La questione riguarda le modalità di applicazione della deroga e il rapporto tra la spesa dell’anno corrente e i valori storici utilizzati per il confronto, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. In particolare, il dubbio operativo era se la sterilizzazione dovesse operare esclusivamente sulla spesa attuale oppure anche sui parametri storici di riferimento (anni 2011-2013 per il limite generale di cui all’art. 1, comma 557-quater, l. n. 296/2006; anno 2008 o 2016 a seconda del vincolo considerato).
Secondo l’orientamento espresso in via incidentale nell’ambito della motivazione relativa all’inammissibilità, la neutralizzazione della spesa per il segretario comunale deve essere applicata in modo uniforme sia nel calcolo della spesa attuale sia nella ricostruzione dei valori di riferimento degli anni precedenti. La Corte ha considerato <<prima facie plausibile ad un accorto interprete un’esegesi che, privilegiando ragioni di coerenza logica ed omogeneità di calcolo, sancisse l’irrilevanza della spesa retributiva per il Segretario Comunale sia nel calcolo del limite “storico” sia nel calcolo dell’importo attuale”, da raffrontare a quello storico>>.
L’interpretazione prospettata nella deliberazione appare idonea a rendere effettiva la portata della deroga prevista dalla normativa, evitando che il confronto con gli anni passati possa incidere negativamente sulla capacità degli enti di rispettare i limiti di spesa del personale.
Fonte: Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Molise