Atto n. 888 del 18 giugno 2026
Schema di decreto del Ministro dell’interno recante l’approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l’anno 2024, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta del 18 giugno 2026
VISTO l’articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, tra l’altro, stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari;
VISTO il successivo articolo 243, comma 2 del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante un’apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido; b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente;
VISTO il successivo comma 6, del citato articolo 243, il quale prevede che sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino all’adempimento:
a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la deliberazione;
VISTO il successivo comma 7, del citato articolo 243, del menzionato decreto legislativo, il quale, dispone che “gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a)”;
VISTO l’articolo 243-bis, comma 8, lettera b), del richiamato decreto legislativo, il quale prevede, tra l’altro, che gli enti locali che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale siano soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi di cui al citato comma 2, articolo 243, del medesimo decreto legislativo;
CONSIDERATO che il comma 173, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l’articolo 243, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, ha escluso i servizi relativi agli asili nido dai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2026 - sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 24 marzo 2026 – concernente la dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l’anno 2023 per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale ed enti equiparati dalla normativa;
VISTO lo schema di decreto trasmesso, unitamente agli allegati, dal Ministero dell’interno, in data
26 maggio 2026, recante l’approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l’anno 2024, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;
TENUTO CONTO che, nel corso della riunione tecnica del 29 maggio 2026, è stato concordato di fissare al 30 novembre 2026 la scadenza per la trasmissione dei certificati con modalità telematica ed ANCI e UPI hanno espresso assenso tecnico;
VISTA la versione aggiornata dello schema di decreto trasmessa, in pari data, dal Ministero dell’interno e tempestivamente diramata;
RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 243, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno recante l’approvazione dei modelli dei certificati attestanti la copertura, per l’anno 2024, del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto, per gli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi.
Il Segretario
Anna Lucia Esposito
Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi