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Atto n. 565

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nell’odierna seduta del 7 novembre 2019

VISTO l’articolo 25, comma 2, primo periodo, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e siano definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma;

VISTO l’articolo 4-ter, comma 16 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16;

VISTA la nota del 30 agosto 2019, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso lo schema di decreto relativo all’attuazione del citato primo periodo del comma 2 dell’articolo 25 della legge n. 120 del 2010, nonché del secondo periodo del medesimo comma, il quale prevede che con lo stesso decreto siano definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui al citato articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992;

TENUTO CONTO che il suddetto schema di decreto è stato esaminato nella riunione tecnica dell’11 settembre 2019 e, unitamente ai documenti dell’ANCI e dell’UPI pervenuti rispettivamente il 22 e il 24 ottobre 2019, nella riunione tecnica del 24 ottobre 2019 in cui - considerata la necessità di ulteriori approfondimenti riguardo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, di cui al citato secondo periodo del comma 2 dell’articolo 25 - è stata rappresentata l’opportunità di disciplinare tali fattispecie in separato decreto;

TENUTO CONTO, altresì, che nella riunione tecnica del 5 novembre 2019 sono stati esaminati gli emendamenti proposti dall’UPI e dall’ANCI;

VISTA la nota del 6 novembre 2019, con la quale è stata diramata la versione dello schema di decreto, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto di quanto emerso nella suddetta riunione tecnica del 5 novembre;

TENUTO CONTO che l’ANCI e l’UPI, nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, hanno proposto il seguente emendamento all’articolo 5, terzo periodo, dello schema di decreto: “Per gli anni precedenti il 2019, modalità e tempistiche devono essere concordate entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, sulla base di appositi atti di natura convenzionale, in assenza dei quali, il versamento deve essere comunque effettuato entro tale termine.”;

RILEVATO che il rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso l’emendamento;

RILEVATO che le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, recante “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, come modificato a seguito dell’emendamento indicato nelle premesse.

Il Segretario  

Marcella Castronovo                                                  

Il Ministro dell’Interno                                 

Luciana Lamorgese

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