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Atto n. 752

Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l’anno 2023

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta del 18 aprile 2023

VISTO l’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come modificato dall’articolo 57- quinquies, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - il quale, tra l’altro, dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard -istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208- di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO il comma 448 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016, come da ultimo modificato dal comma 774 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale di euro 7.157.513.365 per l’anno 2023 (FSC 2023);

VISTO il comma 449 del citato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e, in particolare, la lettera d-quater) - aggiunta dall’articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente modificata dall’articolo 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - che destina 380 milioni di euro nell’anno 2023 a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo e la lettera d-quinquies) - aggiunta dal comma 792 del citato articolo 1 della legge n. 178 del 2020 successivamente modificata dall’articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 - che destina, per l’anno 2023, quanto a 299.923.000 euro, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e dispone che i contributi siano ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione “Servizi sociali” e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e che dispone inoltre che, per le medesime finalità, siano destinati  52.000.000 euro, per l’ anno 2023, in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna;

VISTO il comma 449 del citato articolo 1 e in particolare, la lettera d-sexies) – aggiunta dall’ articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e da ultimo modificata dall’ articolo 16, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 -   che destina, per l’ anno 2023, 175 milioni di euro ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare, in  percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l’ infanzia, di cui all’ articolo 2, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

VISTO il comma 449 del citato articolo 1 e in particolare, la lettera d-octies) – aggiunta dall’ articolo 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -   che destina, per l’ anno 2023, 50 milioni di euro ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse finalizzata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;

VISTO il comma 450 del citato articolo 1, il quale prevede un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;

VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449- come sostituita dall’ articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - la quale prevede che il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni, che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al citato comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022 recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022” – ed il relativo Accordo sancito, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella seduta della Conferenza Stato-città e autonomie locali del 22 dicembre 2021- con il quale, tra l’altro, è stato costituito un accantonamento pari a complessivi euro 7.000.000, ai sensi del citato articolo 1, comma 452;

TENUTO CONTO che la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nella seduta del 27 febbraio 2023, ha approvato - a maggioranza - la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del FSC 2023 e che i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI non hanno espresso condivisione tecnica;

VISTA la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del FSC 2023 - trasmessa dal Ministero dell’interno in data 28 febbraio 2023 - sulla quale, nella riunione tecnica del 2 marzo 2023, l’ANCI ha confermato il mancato assenso tecnico, già espresso in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, provvedendo ad inviare, il 3 marzo 2023, un appunto sulle motivazioni della mancata condivisione, segnalando la necessità di incrementare le risorse del Fondo;

TENUTO CONTO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 marzo 2023, nella quale l’ANCI - come da documento presentato in pari data - non ha espresso accordo sulla determinazione e sul riparto del FSC 2023, ribadendo, tra l’altro, la necessità di incrementare le risorse del Fondo di 36 milioni di euro, per sterilizzare il meccanismo di perequazione orizzontale e l’UPI ha aderito alla posizione dell’ANCI;

CONSIDERATO che nella predetta seduta del 16 marzo 2023, il punto è stato rinviato, al fine di ulteriori approfondimenti in merito a quanto richiesto dall’ANCI;

VISTA la richiesta del Ministero dell’interno dell’11 aprile 2023 di iscrizione dell’argomento all’ ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

CONSIDERATO che nella seduta odierna il Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato la metodologia di determinazione e di riparto del FSC 2023 - approvata nella citata seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard- evidenziando, in particolare, che la richiesta dell’ANCI di incremento del Fondo di 36 milioni di euro non risulterebbe coerente  con  la normativa vigente, finalizzata al superamento del criterio della spesa storica a favore del criterio basato sulla differenza tra capacità fiscali e  fabbisogni standard;

RILEVATO che l’ANCI, preso atto del mancato accoglimento della richiesta di incrementare le risorse del Fondo, ha espresso parere negativo all’accordo e che l’UPI ha aderito alla posizione dell’ANCI;

RILEVATA pertanto la mancata condivisione tra le Amministrazioni governative e le Autonomie locali;

PRENDE ATTO DEL MANCATO ACCORDO

nei termini di cui in premessa, sui criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale 2023, come descritti nell’allegata Nota metodologica

Il Segretario
Anna Lucia Esposito

Il Ministro dell'Interno
Matteo Piantedosi

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