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Atto n. 827 del 28 novembre 2024

ACCORDO SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2025 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 28 novembre 2024 

VISTO l’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come modificato dall’articolo 57-quinquies, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - il quale, tra l’altro, dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO il comma 448 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016, come da ultimo modificato dal comma 494 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale di euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; 

VISTO il comma 449 del citato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale e, in particolare, le lettere a) e b), le quali prevedono, tra l’altro, rispettivamente che il Fondo sia ripartito: 

  • quanto a euro 3.753.279.000 a decorrere dall’anno 2020, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  • nell’importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base; 

VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449 - come sostituita dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - la quale prevede che il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa; 

VISTA, altresì, la lettera d-quater) del medesimo comma 449 - aggiunta dall’articolo 1, comma 849, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, successivamente, modificata dall’articolo 1, comma 774, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - che destina 560 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo; 

VISTO il comma 450 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016, il quale prevede, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, l’applicazione di un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione; 

VISTO il comma 452 del citato articolo 1, il quale, tra l’altro, prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale, nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 marzo 2024, recante “Utilizzo dell’accantonamento sulla dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2023, a seguito di verifiche dei valori utilizzati nel riparto”, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha espresso parere favorevole; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024”; 

VISTA la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, a maggioranza, nella seduta del 1° ottobre 2024 e trasmessa dal Ministero dell’interno in data 24 ottobre 2024; 

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 28 ottobre 2024, l’ANCI, in considerazione dell’integrazione di risorse prevista dal disegno di legge di bilancio per il 2025, che introdurrebbe, tra l’altro, un elemento di perequazione verticale - nel ribadire il mancato assenso tecnico, già espresso in sede di Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche in considerazione del permanere delle critiche al meccanismo dei fabbisogni standard – ha rappresentato che la posizione di ANCI sarebbe stata successivamente definita nella seduta politica della Conferenza; 

CONSIDERATO che, nella seduta odierna, l’ANCI, tenuto conto della previsione contenuta nel disegno di legge di bilancio per il 2025, di risorse statali aggiuntive, che consentirebbero di ridurre di circa il 50 per cento la quota di finanziamento della perequazione a carico dei comuni, ha espresso parere favorevole all’accordo, richiedendo tuttavia: 

  • il mantenimento delle predette risorse aggiuntive nel testo definitivo della legge di bilancio, nonché l’impegno, da parte del Governo, ad una condivisione dei criteri di riparto delle stesse, che saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale; 
  • l’attivazione di un confronto finalizzato alla revisione del modello della perequazione, concepito oltre 15 anni fa, per adeguarlo ai numerosi cambiamenti nel frattempo intervenuti; 

RILEVATO che il Rappresentante del Ministero dell’interno ha condiviso la richiesta dell’ANCI, concordando sull’opportunità di avviare un confronto sulla perequazione;  

CONSIDERATO che l’UPI, nell’esprimere parere favorevole all’accordo, ha manifestato soddisfazione in merito alle disposizioni in materia di Fondo di solidarietà comunale contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2025, le quali rappresentano un segnale di sensibilità a favore delle esigenze delle autonomie locali, ed ha auspicato ulteriori futuri interventi migliorativi; 

SANCISCE L’ACCORDO 

ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei termini di cui in premessa, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2025, come descritti nell’allegata Nota metodologica.  

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi