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Finalità della legge sulla montagna (L. 131/2025)

La legge reca misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e delle loro popolazioni. La crescita economica e sociale delle zone montane costituisce infatti un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, della tutela del suolo e delle relative funzioni ecosistemiche, delle risorse naturali, del paesaggio, del territorio e delle risorse idriche e forestali, della salute, delle attività sportive, del turismo e delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche ai fini del contrasto della crisi climatica e demografica e nell'interesse delle future generazioni e della sostenibilità degli interventi economici.

Muovendo dalla constatazione della situazione di obiettivo svantaggio economico-sociale delle zone montane, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ciascuno in base alle rispettive competenze, sono chiamati a dare una risposta perequativa per la rimozione delle diseguaglianze, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Gli interventi necessari per lo sviluppo socioeconomico, la tutela e la valorizzazione delle specificità delle zone montane, mirano a:

  • favorire il ripopolamento;
  • garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare nei settori della sanità, dell'istruzione, della formazione superiore, della cultura, della connessione e della mobilità, anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l'accessibilità degli stessi per le persone con disabilità;
  • promuovere, in maniera sostenibile, l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale montano, anche mediante misure finalizzate alla riduzione del consumo di nuovo suolo in coerenza con le direttive adottate in materia dall'Unione europea e alla promozione della rigenerazione urbana.


Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026