L’attuazione della legge: la tutela del territorio
Tra le disposizioni più rilevanti in materia di tutela del territorio, contenute nella nuova legge sulla montagna, si segnalano:
- L’adozione di linee guida volte all’individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste nonché delle produzioni agroalimentari (articolo 12). Ciò in quanto viene riconosciuto che le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. Obiettivo è il mantenimento e la valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani e della biodiversità, della prevenzione del dissesto idrogeologico, della tutela del paesaggio e dello sviluppo dell’attività agricola e delle produzioni agroalimentari e forestali. Con Decreto ministeriale 15 novembre 2024 sono stati indicati i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italiane per gli anni 2024, 2025 e 2026 inerenti al rifinanziamento del programma di rilevazione dei prezzi dei prodotti forestali.
- La tutela degli eco sistemi montani (articolo 13), in attuazione degli articoli 9, 41 e 44 della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane sono infatti considerate zone floro-faunistiche a sè stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali.
- Le disposizioni sui parchi e aree protette situati nei comuni montani, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale (articolo 14). Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette prevede che nell'ambito della Strategia per la montagna (SMI) possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
- Per prevenire e mitigare gli effetti del cambiamento climatico e far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche nelle zone montane l’articolo 16 prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo della montagna può essere destinata a interventi di carattere straordinario, sulla base delle priorità individuate in seguito ad apposite richieste delle regioni, che tengono conto della propria normativa di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
- La tutela degli alberi monumentali (articolo 18).
- Un contributo sotto forma di credito d’imposta agli imprenditori agricoli e forestali, comprese le cooperative agricole e forestali, ai consorzi forestali, compresi quelli partecipati dai comuni, e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni montani e che effettuano determinati investimenti (articolo 19, comma 1). Il comma 2 riconosce il suddetto credito d'imposta in misura pari al 20% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei casi in cui nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
- All’articolo 20 si prevede l’istituzione di un Tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani di cui al citato articolo 2, comma 1, con riferimento agli incentivi riconosciuti dalla legislazione vigente, ivi comprese misure di agevolazione finanziaria e di garanzia. Per la partecipazione al tavolo tecnico non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- L’articolo 21 è dedicato ai rifugi di montagna. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Con l’articolo 22, la legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonché per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori dei medesimi percorsi escursionistici. Per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
Di seguito i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 131/2025 (fonte: Camera dei deputati)
| Norma | Atto | Oggetto |
| Articolo 12, comma 1 | D.M. Agricoltura, sentiti: - Affari regionali, - MASE - Cultura - Salute - Turismo - Protezione civile, previa intesa in Conferenza unificata |
Predisposizione di apposite linee guida al fine dell’individuazione, del recupero, dell’utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell’utilizzo energetico e termico del legno e dell’impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati |
| Articolo 15, comma 1 | D.M. Ambiente, di concerto con Agricoltura, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, sentiti ISPRA e Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale | Istituzione, ove non già esistenti, di zone di protezione speciale in determinati valichi montani nelle quali l’attività venatoria è consentita in determinati limiti e condizioni |
| Articolo 17, comma 1 lett. b) Art. 10-bis, comma 1 D.Lgs. n. 34/2018 |
D.M. Agricoltura, di concerto con MASE, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni | Definizione degli interventi di modesta entità nei cantieri temporanei forestali, da esentare dalla certificazione di regolare esecuzione secondo le linee guida nazionali |
| Articolo 17, comma 1 lett. b)
Art. 10-bis, comma 2 D.Lgs. n. 34/2018
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D.M. Agricoltura, di concerto con Lavoro previa intesa in Conferenza Stato-Regioni | Definizione di disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali, nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e relative responsabilità, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| Articolo 17, comma 1 lett. b)
Art. 10-bis, comma 3 D.Lgs. n. 34/2018
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D.M. Agricoltura, di concerto con MASE previa intesa in Conferenza Stato-Regioni | Definizione di disposizioni specifiche per i cantieri temporanei forestali, nel rispetto delle disposizioni in materia in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, adatte alla temporaneità dei cantieri e allo specifico contesto in cui si svolgono le attività |
| Articolo 19, comma 3 | D.M. Agricoltura, di concerto con MASE, sentito Affari regionali, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni | Individuazione dell’elenco dei servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima su cui effettuare investimenti da parte di imprenditori agricoli e forestali singoli e associati, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che hanno sede ed esercitano prevalentemente la propria attività nei comuni |
| Articolo 19, comma 5 | D.M. Agricoltura, di concerto con - MEF - Affari regionali |
Definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta per investimenti in servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2 |
| Articolo 19, comma 9 | D.M. Agricoltura | Istituzione di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, del Ministero dell’ambiente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e del Ministero del turismo, per dare attuazione all’articolo 19 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna) |
| Articolo 20, comma 1 | D.M. Agricoltura, di concerto con Giustizia e MEF | Istituzione di un tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte ad agevolare la stipulazione dei contratti di compravendita e gli atti di ricomposizione fondiaria aventi a oggetto i terreni agricoli di superficie non superiore a due ettari e i relativi fabbricati rurali, situati nei comuni montani |
| Articolo 22, comma 3 | D.M. Affari regionali, di concerto con: - Interno - Turismo - MASE previa intesa in Conferenza unificata |
Definizione dei criteri per l’individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonché delle modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica |
Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026