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L’attuazione della legge: le agevolazioni nei servizi pubblici

Gli articoli dal 6 all’11 della legge 131/2025 sono dedicati ai servizi pubblici e sono suddivisi tra sanità (articolo 6), Istruzione (articoli 7-8 e10), Giustizia (articolo 9) e comunicazioni (articolo 11).

Per quanto riguarda la sanità, l’articolo 6 al comma 1 introduce due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dalla legge stessa: l’attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti del SSN.  Il comma introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l'attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Ai commi 2 e 3, concede - a decorrere dal 2025 - un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Inoltre, al comma 4 viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500. I commi 5 e 8 dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento - dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali - a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. L’emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti per l’individuazione dei comuni montani.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di istruzione, l’articolo 7, comma 1, introduce la definizione di “scuole di montagna”. Il comma 2 dispone l’applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 in attuazione della Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR, concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al DPR n. 81/2009 al fine di assicurare, nei limiti dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibili a legislazione vigente, il servizio scolastico nelle scuole di montagna, per la definizione del contingente organico dei Direttori Scolastici (DS) e dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici. Il comma 3 elimina l’attuale limitazione territoriale per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti solo se situate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. In secondo luogo, esso riconosce ora tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e ai percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Il comma 4 prevede – a determinate condizioni - un punteggio aggiuntivo ai fini delle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e un ulteriore punteggio aggiuntivo per il medesimo personale scolastico che abbia prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni classificati montani. Ai commi da 5 a 9 si riconosce un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in scuole di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Inoltre, al comma 7 viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 3.500.

L’articolo 8 prevede, al comma 1, che le Amministrazioni statali e periferiche, in base alle rispettive competenze, per favorire la natalità e lo sviluppo di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini da zero a tre anni di età nei comuni montani, possono promuovere i servizi educativi per l'infanzia, individuando soluzioni che soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato. Per il raggiungimento delle predette finalità consente, al comma 2, che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate agli interventi di competenza statale possa essere impiegata per finanziare progetti innovativi volti allo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi per l'infanzia e alla costituzione di poli per l'infanzia.

Nell’articolo 9, si dispone che, al fine di assicurare la copertura delle  piante  organiche dei tribunali siti nelle  zone  montane  disagiate  con  una  carenza  di organico  pari  ad  almeno  il  30  per  cento,  il  Ministero  della giustizia, nell'ambito  delle  facoltà assunzionali disponibili  a legislazione  vigente,  provvede  anche   attraverso   procedure  di mobilità volontaria tra personale dipendente  delle  amministrazioni pubbliche, senza richiesta di nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

L’articolo 10 prevede, al comma 1, che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare accordi di programma con il Ministero dell’università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane. Il comma 2 prevede una clausola di invarianza degli oneri derivanti da quanto sopra. Ai sensi del comma 3, può essere autorizzata l’erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. Il comma 4, poi, prevede che le università di cui al comma 1 possano attivare in favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Il comma 5 prevede che le suddette università promuovano un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati con l'obiettivo di costruire rapporti fra ricerca e imprese ed incoraggiare le applicazioni pratiche della intelligenza artificiale in settori quali quelli delle tecnologie per l'agricoltura o della produzione industriale manifatturiera. Il comma 6 prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani, con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi. Il comma 6, infine, prevede che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane può essere destinata all’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani. La destinazione dei fondi all’erogazione di borse di studio deve essere effettuata con particolare attenzione a coloro che sono privi di mezzi economici sufficienti per proseguire gli studi.

Per quanto riguarda le comunicazioni, l’articolo 11, comma 1 individua quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, nonché la copertura dell’accesso alla rete internet in banda ultra-larga e il sostegno alla digitalizzazione della popolazione. Il comma 2 prescrive che siano favorite forme di partenariato pubblico-privato, che comprendano, tra l’altro, anche gli enti locali e le start-up innovative ai fini del trasferimento tecnologico e dell’alfabetizzazione digitale in favore del tessuto produttivo locale. Infine, il comma 3 prevede altresì il potenziamento dei servizi amministrativi resi dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, compresa la telemedicina, da remoto.

Di seguito i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 131/2025 (fonte: Camera dei deputati)

Norma Atto Oggetto
Articolo 6, comma 5 D.M. Salute Definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell’effettiva presenza in servizio, nei limiti dell’importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, per il personale operante nei comuni montani, da ripartire tra ciascuno dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali del SSN
Articolo 7, comma 4

D.M. Istruzione, di concerto con Affari regionali

Definizione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore del personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato che abbia effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado individuate nel medesimo decreto ricomprese negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 2. Attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo proporzionato all’anzianità di servizio nelle medesime scuole
Articolo 7, comma 9

D.M. Istruzione, di concerto con MEF e Affari regionali

Definizione dei criteri, ivi inclusi quelli per l’individuazione dei comuni limitrofi, e le modalità di concessione del credito d’imposta in favore del personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio in uno dei comuni di cui all’articolo 2, comma 2


Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026