L’attuazione della legge: lo sviluppo economico
Dall’articolo 23 al 30, la legge tratta lo “Sviluppo economico”, al fine di favorire il turismo, l’occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Viene specificato che le misure di sostegno sono erogate in conformità alla disciplina europea degli aiuti di Stato. Più in dettaglio, l’articolo 23 al comma 1 stabilisce che le misure sono volte a favorire lo sviluppo economico e sociale, il turismo, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane, anche in considerazione della condizione peculiare dei lavoratori frontalieri e delle professioni della montagna, presenti nelle zone di confine del territorio nazionale.
L’articolo 24 reca, al comma 1, una norma di principio finalizzata a riconoscere le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica (disciplinate dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6), e di maestro di sci (disciplinata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81), nonché la professione di gestore di rifugio (disciplinata da leggi regionali), il comma 2 prevede che la Strategia nazionale per la montagna (SMI) può individuare ulteriori professioni di montagna, ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.
L’articolo 25 riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta alle piccole imprese e alle microimprese che esercitano la propria attività nei comuni montani e i cui titolari non abbiano compiuto il 41° anno di età, ovvero alle società e alle cooperative i cui soci che, per più del 50%, non abbiano compiuto il 41° anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50% da persone fisiche che non abbiano compiuto il 41° anno di età. Il meccanismo di calcolo del credito d’imposta è diverso nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una minoranza linguistica storica i cui appartenenti rappresentino almeno il 15% dei residenti.
L’articolo 26, al fine di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli comuni montani ed il ripopolamento degli stessi, riconosce – entro determinati limiti di spesa - uno sgravio contributivo per gli anni dal 2026 al 2030 in favore dei datori di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile in un comune montano con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a condizione che lo stesso lavoratore stabilisca, anche a seguito di trasferimento, in tale comune l’abitazione principale e il domicilio stabile.
L’articolo 27 introduce una specifica agevolazione fiscale, sotto forma di credito d’imposta, nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non ha compiuto il quarantunesimo anno di età per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni montani.
L'articolo 28 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Tavolo con l'obiettivo di definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, aria propanata e gas di petrolio liquefatti per i comuni non raggiunti interamente dalle reti di gas metano. Al Tavolo parteciperanno i rappresentanti dei comuni ed i rappresentanti delle imprese che forniscono i servizi di energia elettrica, gas e acqua. Le tariffe sono commisurate al nucleo familiare trasferito ed al reddito familiare. Si prenderanno in considerazione i piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione.
L’articolo 29, al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, prevede un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all'entrata in vigore della presente legge. L’incentivo è riconosciuto a decorrere dall'anno 2025, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, quale contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore, nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 34 della medesima legge. Nel valore del contributo una tantum non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
L’articolo 30 istituisce il Registro nazionale dei terreni silenti nell’ambito del sistema informativo forestale nazionale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Di seguito i provvedimenti attuativi previsti dalla legge 131/2025 (fonte: Camera dei deputati)
| Norma | Atto | Oggetto |
| Articolo 25, comma 4 |
D.M. Imprese e del made in Italy, di concerto con: |
Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione del credito di imposta a favore delle imprese montane esercitate da soggetti under 41 che abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2. anche con riferimento all’accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito |
| Articolo 26, comma 2 |
D.M. Lavoro, di concerto con |
Definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell’agevolazione del lavoro agile nei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2 (esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua) |
| Articolo 27, comma 6 | D.M. Affari regionali, di concerto con MEF | Definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d’imposta per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali da parte di soggetti che non hanno 41 anni in comuni montani di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché delle disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito |
| Articolo 29, comma 1 |
D.M. Famiglia, di concerto con |
Determinazione del contributo una tantum in favore di ogni figlio nato o adottato e iscritto all’anagrafe di uno dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Definizione dei parametri e delle modalità per la concessione del beneficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio |
Ultimo aggiornamento: 24 febbraio 2026