Fondo per i piccoli Comuni
La legge per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni. Obiettivo è favorire il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico degli stessi. La stessa legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico.
Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni
Presso il Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo confluiscono anche le risorse (17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018) destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Con la legge 205/2017 (articolo 1 comma 632) il fondo è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni
Per l’utilizzo delle risorse del Fondo, la legge 158/2017 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato il 16 maggio 2022), previa intesa in Conferenza unificata, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
In particolare, il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
- qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
- messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
- riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
- acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
- acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso;
- recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
- recupero di beni culturali, storici, artistici e librari;
- recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
Il Piano definisce, inoltre, le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
- tempi di realizzazione degli interventi;
- capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
- miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
- valorizzazione delle filiere locali della green economy;
- miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
- impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.
Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo.
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare e con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del Fondo.
Le risorse erogate sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale.
I piccoli comuni beneficiari del Fondo
I piccoli comuni possono beneficiare del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni se rientrano in una delle seguenti tipologie:
- comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
- comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
- comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
- comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
- comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
- comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
- comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
- comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, i finanziamenti sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;
- comuni appartenenti alle unioni di comuni montani o comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali;
- comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
- comuni istituiti a seguito di fusione;
- comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori per il raggiungimento delle finalità indicate dalla legge 158/2017, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese e tenuto conto della specificità del proprio territorio.