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Atto n. 844 del 27 marzo 2025

Applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia.  

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 27 marzo 2025; 

VISTO l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l’articolo 1, comma 51, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio), il quale prevede che “In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le province sono disciplinate dalla presente legge”; 

VISTO l’articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni”; 

VISTO l’articolo 1, comma 65, della medesima legge, il quale prevede che “Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco”; 

VISTO l’articolo 1, comma 79, lettera b), primo periodo, della medesima legge, il quale, tra l’altro, prevede che l’elezione del presidente della provincia è indetta e si svolge “entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali”; 

VISTO l’articolo 18, commi 2 e 3, dello Statuto della Provincia di Caserta, i quali, rispettivamente, prevedono che “Il Presidente decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di Sindaco. Il Presidente cessa dalla carica per impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso. In tali casi si procede all’elezione del nuovo Presidente, mentre resta in carica il Consiglio Provinciale e, in tale periodo di vacanza, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all’elezione del nuovo Presidente”; 

VISTO l’articolo 20 del medesimo Statuto, in base al quale “Le dimissioni del Presidente della Provincia sono presentate in forma scritta al Consiglio provinciale per il tramite del Segretario Generale, il quale provvede ad informare tempestivamente il Consiglio e l’autorità competente a promuovere l’indizione delle nuove elezioni del Presidente. In tal caso il Consiglio Provinciale viene convocato e presieduto dal Vicepresidente o, in caso di assenza o vacanza, dal Consigliere anziano. Il Consigliere anziano è colui che all’esito delle votazioni per l’elezione del Consiglio provinciale ha conseguito il maggior voto ponderato. 2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 3. L’elezione del Presidente della Provincia è indetta e si svolge entro trenta giorni dalla scadenza per fine del mandato, ovvero dalla decadenza o dallo scioglimento anticipato degli organi provinciali”;  

VISTA la nota prot. n. 65778 del 20 novembre 2024, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla Prefettura di Caserta, con cui il Presidente f.f. della Provincia di Caserta, a seguito delle dimissioni dalla carica di sindaco del Presidente eletto nonché di Presidente della Provincia, ha rivolto un quesito relativo alla tempistica da rispettare circa l’indizione e lo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente della Provincia, rappresentando che la consiliatura in corso, prima delle dimissioni, sarebbe giunta a naturale scadenza nel dicembre 2025 sia per il Consiglio sia per il Presidente e prospettando, altresì, l’opportunità di accorpare in un’unica tornata le elezioni del Presidente e dell’organo consiliare;   

VISTA la nota prot. n. 9952 del 20 febbraio 2025, indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e alla Prefettura di Caserta, con la quale il Presidente f.f. della Provincia di Caserta, a riscontro della nota prot. DAR n. 2057 del 4 febbraio 2025 del Capo Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ha rappresentato, tra l’altro, che vi è contrasto tra alcune disposizioni, da un lato del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dello statuto provinciale e, dall’altro, della legge n. 56 del 2014, in conseguenza del quale, ha aggiunto, non appare chiaro se l’elezione del Presidente della Provincia debba essere indetta e svolta entro novanta giorni dalle dimissioni del Presidente eletto o se debba “più ragionevolmente” attendersi la scadenza naturale (dicembre 2025) per il Consiglio provinciale e il Presidente;    

VISTA la nota prot. n. 463 del 21 febbraio 2025 con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto al Ministro dell’interno e al Presidente dell’UPI, nel rappresentare la questione sollevata nella Provincia di Caserta, l’acquisizione di ogni informazione utile in merito alle modalità seguite e i termini temporali osservati per l’indizione e lo svolgimento di nuove elezioni provinciali, a seguito di dimissioni del Presidente di provincia, nei casi verificatisi successivamente all’ entrata in vigore della legge Delrio; 

RILEVATO che, il Presidente dell’Unione delle province italiane (UPI) ha espresso, con nota prot. n. 221 del 3 marzo 2025, in merito al citato quesito, l’orientamento per cui troverebbe applicazione l’articolo 1, commi 65 e 79, lettera b), della legge n. 56 del 2014 e, pertanto, la Provincia di Caserta avrebbe dovuto convocare e svolgere le elezioni del nuovo Presidente entro i 90 giorni previsti dalla legge (entro il 14 febbraio 2025) dalle dimissioni del Presidente della Provincia (14 novembre 2024); 

VISTA la nota prot. n. 20200 del 6 marzo 2025, con la quale il Ministro dell’interno ha informato il Ministro per gli affari regionali e le autonomie di avere attivato, attraverso la rete delle Prefetture, un monitoraggio a livello nazionale circa i termini temporali osservati dalle province per l’indizione delle elezioni provinciali a seguito di dimissioni del Presidente, dopo l’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014; 

VISTA la nota prot. n. 563 del 6 marzo 2025 con la quale il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha chiesto al Ministro dell’interno di convocare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali affinché esprima il proprio orientamento sulle norme da applicare nel caso di dimissioni del Presidente della provincia e sui termini per la indizione e lo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente della provincia; 

VISTA la nota prot. n. 20625 del 7 marzo 2025 con la quale gli uffici del Ministro dell’interno hanno trasmesso la citata nota del 6 marzo 2025 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai fini della convocazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

CONSIDERATO che, a seguito della citata nota, sono state convocate, dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, due riunioni tecniche, svoltesi rispettivamente in data 12 marzo e 18 marzo 2025, per l’approfondimento delle questioni sollevate con il quesito proposto dalla Provincia di Caserta, per l’individuazione di un orientamento condiviso da parte delle Amministrazioni centrali interessate e dell’UPI nonché per l’esame dei dati della ricognizione svolta dal Ministero dell’interno in ordine alla tempistica osservata dalle province, dopo l’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, circa l’indizione e lo svolgimento delle elezioni per il Presidente a seguito di dimissioni dalla carica del precedente titolare; 

CONSIDERATO che, all’esito delle predette riunioni tecniche, le Amministrazioni centrali interessate e l’UPI hanno condiviso l’adozione di un atto di orientamento, da parte della Conferenza stato-città ed autonomie locali, sull’applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56 del 2014, in caso di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia e in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia;   

VISTA la bozza di orientamento in merito alla questione di cui all’oggetto, trasmessa dagli uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con il Ministero dell’interno, in data 24 marzo 2025 e tempestivamente diramata; 

CONSIDERATO che l’UPI, in data 25 marzo 2025, nell’esprimere assenso tecnico, ha proposto due integrazioni di carattere formale e che l’ANCI, in pari data, ha comunicato di non avere osservazioni; 

RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le competenti Amministrazioni statali, l’UPI e l’ANCI hanno condiviso l’orientamento in merito all’applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, in caso di dimissioni dalla carica di sindaco e conseguente decadenza del Presidente della provincia ovvero in caso di dimissioni dalla carica di Presidente della provincia; 

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO 

ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’applicazione dell’articolo 1, commi 65 e 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56: 

CONSIDERATO che le conseguenze derivanti dalle dimissioni del Presidente della provincia non sono direttamente disciplinate dalla legge n. 56 del 2014 ma sono, tuttavia, regolate dallo Statuto della Provincia di Caserta che, al citato articolo 20, prevede una dettagliata procedura espressamente finalizzata alla indizione ed allo svolgimento senza ritardo di nuove elezioni presidenziali; 

RILEVATO che si tratta, peraltro, di una disposizione ricognitiva di un principio immanente nel sistema codificato dalla legge n. 56 del 2014. Quest’ultima, infatti, pur avendo eliminato l’elezione a suffragio universale degli organi apicali degli enti di area vasta ha, comunque, previsto che la loro elezione debba avvenire, ai sensi del comma 62, con voto diretto, sia pure da parte del più ristretto corpo elettorale formato, ai sensi del precedente comma 58, dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia. Ne consegue, perciò, che, in caso di dimissioni, il Presidente venga sostituito dal Vicepresidente, eventualmente nominato ai sensi del comma 66, per il solo lasso di tempo strettamente necessario all’indizione e allo svolgimento delle elezioni; 

CONSIDERATO altresì che, per quanto riguarda la questione relativa alle dimissioni del Presidente della Provincia di Caserta dalla carica di sindaco di un Comune, le conseguenze di tale atto possono chiaramente evincersi dal combinato disposto dei commi 60, 65 e 79 della citata legge n. 56 del 2014. In particolare, rilevato che il comma 60 di tale atto normativo considera “eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni” e il venir meno di tale requisito di eleggibilità successivamente all’elezione provoca, in coerenza con i principi generali del diritto elettorale, la decadenza dalla carica presidenziale, peraltro espressamente sancita dal successivo comma 65, a mente del quale “il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco”, con le conseguenze previste dal comma 79, lettera b). Quest’ultimo prevede espressamente che, a regime, l’elezione del Presidente della provincia, in caso di decadenza di quest’ultimo, sia indetta e si svolga entro 90 giorni dal verificarsi di tale evento. Tale disposizione non può quindi che riguardare ogni ipotesi di cessazione dalla carica di Presidente della provincia;  

SOTTOLINEATO che, ciò premesso, è d’uopo verificare se siano configurabili i presupposti per un differimento delle elezioni presidenziali al fine di consentirne lo svolgimento contestuale con quelle dell’organo consiliare, la cui scadenza è prevista nel mese di dicembre del corrente anno. Sul punto, né il tenore letterale della disposizione da ultimo richiamata né tantomeno la ratio che presiede alla vigente normativa in materia di costituzione degli organi elettivi delle province inducono a ritenere sussistenti i presupposti per differire l’elezione del Presidente della Provincia di Caserta. Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, la lettera del citato comma 79, lettera b), della legge n. 56 del 2014 appare chiara nel prescrivere che le elezioni degli organi provinciali debbano tenersi entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza per fine del mandato ovvero alla decadenza o allo scioglimento anticipato dei medesimi. L’unica ipotesi di differimento delle elezioni in questione legittimamente ammessa appare quella espressamente prevista dalla medesima disposizione dianzi richiamata nell’ipotesi in cui i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. Ebbene, solo ed esclusivamente in questo caso, del quale non ricorrono i presupposti nella fattispecie in esame, è ammesso, al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, un differimento del termine per l’indizione e lo svolgimento della tornata elettorale al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti. Pertanto, al di fuori di quest’ultima ipotesi e salvo eventuali ulteriori interventi del legislatore statale, competente in via esclusiva a legiferare in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), Cost., non appaiono configurabili ulteriori ipotesi di legittimo differimento delle elezioni degli organi provinciali; 

EVIDENZIATO infine che tale conclusione appare pienamente coerente con la ratio che presiede alla normativa in esame, vale a dire quella di garantire la legittima rappresentatività degli organi elettivi, in ossequio al fondamentale principio democratico, al quale si conforma l’ordinamento costituzionale della Repubblica. Tale garanzia risulterebbe infatti compromessa qualora venisse differito lo svolgimento delle elezioni alla carica di Presidente di provincia;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, ne consegue che: 

1) in linea generale le province, in tutte le ipotesi di dimissioni, decadenza o cessazione anticipata del Presidente eletto, ove non sussistano i presupposti per l’unica ipotesi di legittimo differimento espressamente codificata dal citato articolo 1, comma 79, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 56 del 2014, dovranno procedere all’indizione e allo svolgimento delle elezioni del nuovo Presidente entro il termine di 90 giorni previsto dal primo periodo della medesima disposizione; 

2) con riferimento alla questione specifica sollevata dalla Provincia di Caserta, invece, quest’ultima, in considerazione dei termini già decorsi, dovrà procedere senza indugio alla indizione e allo svolgimento delle nuove elezioni per la carica di Presidente. 

Il presente atto sarà trasmesso direttamente alla Provincia di Caserta a cura dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi