Atto n. 879 del 21 gennaio 2026
Accordo sul Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2026
LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI
Nella seduta del 21 gennaio 2026
VISTO l’articolo 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale, tra l’altro, dispone che i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale siano annualmente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard - istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
VISTO il comma 448 del citato articolo 1, della legge n. 232/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 680, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede una dotazione del Fondo di solidarietà comunale stabilita in euro 6.887.700.365 per l’anno 2026, in euro 6.933.700.365 per l’anno 2027, in euro 6.984.900.365 per l’anno 2028, in euro 8.260.700.365 per l’anno 2029, in euro 8.214.704.113 per l’anno 2030 e in euro 8.978.627.113 annui a decorrere dall’anno 2031;
VISTO il comma 449 del citato articolo 1, relativo ai criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, e, in particolare, le lettere a) - come da ultimo modificata dall’articolo 1, comma 681, della legge n. 199/2025 - e b), le quali prevedono, tra l’altro, rispettivamente che il Fondo sia ripartito:
- quanto a euro 3.753.389.000 a decorrere dall’anno 2026, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all’anno 2015 derivante dall’applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- nell’importo massimo di 66 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell’importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull’abitazione principale stimato ad aliquota di base;
VISTA la lettera c) del citato comma 449, come modificata dal menzionato articolo 1, comma 681, della legge n. 199/2025, la quale, tra l’altro, prevede che il Fondo sia destinato per l’anno 2026, per una somma pari ad euro 1.900.643.345,70 ai comuni delle regioni a statuto ordinario da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati annualmente dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
VISTO il comma 839 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 il quale dispone, tra l’altro, che la lettera c) del comma 449 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
VISTA la lettera d) del citato comma 449, la quale, tra l’altro, nell’individuare la quota del Fondo da destinare ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, stabilisce che tale importo sia ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarietà comunale dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo di solidarietà comunale complessivo;
VISTA la lettera d-bis) del citato comma 449, la quale prevede che il Fondo sia ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all’attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell’applicazione dei criteri perequativi, di cui alla lettera c) del medesimo comma 449, in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;
VISTA la successiva lettera d-ter) del citato comma 449, che, tra l’altro destina risorse, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a decorrere dall’anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che, successivamente all’applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d-bis) presentino un valore negativo del Fondo di solidarietà comunale;
VISTA, altresì, la lettera d-quater) del medesimo comma 449 – come, da ultimo, modificata dall’articolo 1, comma 753, lett. b) n. 1), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – che, tra l’altro, destina 672 milioni di euro, per l’anno 2026, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo;
VISTA la lettera d-terdecies) del comma 449 - aggiunta dal citato articolo 1, comma 681, della legge n. 199/2025, la quale prevede che, a decorrere dall’anno 2026, al Comune di Roma Capitale non si applicano le modalità di riparto previste dalla lettera c), e che il versamento spettante da risorse storiche e perequazione a carico del Comune di Roma Capitale per assegnazione al Fondo di solidarietà comunale è fissato in euro 79.622.195 nell’anno 2026, in euro 69.622.195 nell’anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a decorrere dall’anno 2028 e, inoltre, che a decorrere dall’anno 2026, la quota dell’IMU trattenuta dall’Agenzia delle entrate al Comune di Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarietà comunale è fissata in euro 217.035.438;
VISTO il comma 450 del citato articolo 1 della legge n. 232/2016, il quale, tra l’altro, prevede, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, l’applicazione di un correttivo finalizzato a limitare le variazioni tra l’anno in corso e l’anno precedente, nell’attribuzione delle risorse per effetto del meccanismo della perequazione;
VISTO il comma 452 del citato articolo 1, il quale, tra l’altro, prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale, nell’importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2025, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2025”;
VISTA la Nota metodologica relativa alle modalità di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2026, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, a maggioranza - con l’astensione dell’ANCI -nella seduta del 14 ottobre 2025 e trasmessa dal Ministero dell’interno in data 15 ottobre 2025;
TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 17 ottobre 2025, il rappresentante dell’ANCI, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto, in sede di CTFS, su capacità fiscali e fabbisogni standard - riconoscendo i miglioramenti metodologici introdotti - non ha espresso assenso tecnico, rappresentando che la posizione di ANCI sarebbe stata successivamente definita nella seduta politica della Conferenza;
TENUTO CONTO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 23 ottobre 2025 e rinviato su richiesta dell’ANCI, nelle more di un confronto su possibili interventi riguardanti i comuni nell’ambito della legge di bilancio, tra i quali l’ipotesi di fuoriuscita di Roma Capitale dalla parte perequativa del Fondo di solidarietà comunale;
TENUTO CONTO che l’argomento è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 novembre 2025 e nuovamente rinviato - con la condivisione di ANCI e UPI - a seguito della conferma, da parte del Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’impegno, da parte del Governo, ad inserire, all’interno del primo provvedimento utile allo scopo, la norma in merito all’uscita del Comune di Roma Capitale dalla componente perequativa del Fondo di solidarietà comunale;
CONSIDERATO che, a seguito dell’entrata in vigore della citata legge n. 199/2025 - la quale, all’articolo 1, comma 681, prevede l’esclusione del Comune di Roma Capitale, a decorrere dall’anno 2026, dal meccanismo perequativo di cui al citato articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232/2016 basato sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard - nella seduta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard del 15 gennaio 2026 sono stati approvati, all’unanimità, i nuovi Fabbisogni standard dei comuni, per l’annualità 2026, la nuova Capacità fiscale dei comuni, per l’annualità 2026 e la nuova Nota metodologica inerente il riparto del Fondo di Solidarietà Comunale, per l’anno 2026, che tengono conto della suddetta modifica normativa;
VISTA la nuova versione della Nota metodologica contenente le modalità di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026, trasmessa dal Ministero dell’interno in data 15 gennaio 2026 ed esaminata nella riunione tecnica del 19 gennaio 2026, nel corso della quale l’ANCI ha espresso assenso tecnico;
CONSIDERATO che, nella seduta odierna, l’ANCI - nel ringraziare il Governo ha espresso apprezzamento per la fuoriuscita del Comune di Roma Capitale dal meccanismo perequativo, evidenziando effetti positivi sia per la Capitale, che ottiene un percorso differenziato in ragione delle proprie specificità, sia per tutti gli altri Comuni – ha espresso parere favorevole all’accordo;
CONSIDERATO che l’UPI, nell’associarsi ai ringraziamenti e all’ apprezzamento di ANCI, ha espresso parere favorevole all’accordo;
SANCISCE L’ACCORDO
ai sensi dell’articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sui criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2026, come descritti nell’allegata Nota metodologica.
Il Segretario
Anna Lucia Esposito
Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi