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Atto n. 877 del 18 dicembre 2025

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta del 18 dicembre 2025 

VISTO l’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali; 

VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23 luglio 2020, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa nella seduta del 23 giugno 2020, con il quale si è proceduto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, a ripartire il menzionato fondo;   

VISTO l’articolo 1, comma 583 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:  

100 per cento per i sindaci metropolitani;  

80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;  

  1. 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

  2. 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

  3. 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

  4. 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

  5. 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

  6. 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

  7. 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. 

VISTO il comma 584 dell’articolo 1 della citata legge n. 234/2021, il quale dispone che, in sede di prima applicazione, l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583 e che, a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio; 

VISTO il comma 585 dell’articolo 1 della medesima legge n. 234/2021, il quale dispone che le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119; 

VISTO l’articolo 1, comma 586, della legge n. 234/2021, il quale - a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratori locali, previste dai commi 583, 584 e 585 del medesimo articolo 1- incrementa il fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;  

VISTO il comma 587 del citato articolo 1 della legge n. 234/2021, il quale dispone che le suddette risorse siano ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che il comune beneficiario sia tenuto a riversare l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario ad apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato; 

VISTI i decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, del 14 dicembre 2023 e del 7 febbraio 2025 - sui quali la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha sancito intesa, rispettivamente nelle sedute del’11 maggio 2022, del 23 novembre 2023 e del 18 dicembre 2024 - con i quali è stato ripartito rispettivamente per l’anno 2022, 2023 e 2024, l’incremento del fondo di cui al richiamato articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019; 

VISTO l’articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, come modificato dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla legge 25 marzo 2024, n. 38, il quale dispone che, fino al 31 dicembre 2025, le risorse ripartite, ai sensi dell’articolo, commi 586 e 587, delle legge n. 234/ 2021, sono riconosciute ai comuni beneficiari, anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell’indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso, con i relativi allegati, dal Ministero dell’interno in data 16 dicembre 2025, recante riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019; 

TENUTO CONTO che l’ANCI, nella riunione tecnica del 17 dicembre 2025 ha espresso assenso sul provvedimento; 

VISTA la versione definitiva della Nota metodologica, con la correzione di un mero refuso, trasmessa dal Ministero dell’interno in data 17 dicembre 2025 e diramata in pari data; 

RILEVATO che nell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole all’intesa; 

TENUTO CONTO della nota prot. n. 62738 del 18 dicembre 2025 dell’Ufficio di Gabinetto del  Ministero dell’economia e delle finanze, con la quale - all’ esito dell’acquisizione del parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - si rappresenta di non avere osservazioni da formulare in merito allo schema di decreto in esame; 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante riparto, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi