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Atto n. 779 dell'8 novembre 2023

Applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’ articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162.

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Nella seduta dell’8 novembre 2023

VISTO l’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l’articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’ articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la quale tra l’altro, prevede che “ Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti”;

VISTA la nota del 7 novembre 2023 con la quale l’UPI ha rappresentato che, entro la fine dell’anno 2023 e l’inizio del 2024, giungono a scadenza i mandati di numerosi Consigli provinciali e di alcuni Presidenti di Provincia e che diverse Province interessate hanno richiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione della citata disposizione ed al riguardo l’UPI il 12 ottobre u.s. ha inviato un quesito sul tema al Ministero dell’interno e al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie locali;

VISTO che l’UPI nella citata nota, chiede all’ Ufficio di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la convocazione di una riunione tecnica urgente, per approfondire alcune problematiche connesse all’applicazione della predetta lettera b) dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 56/2014 come modificata dall’ articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ed individuare un orientamento condiviso con i Ministeri competenti, al fine di un successivo pronunciamento ufficiale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

TENUTO CONTO che, nella riunione tecnica del 7 novembre 2023, sono state esaminate  le problematiche evidenziate dall’ UPI riguardanti: 1) il regime temporale della norma; 2) la natura obbligatoria della norma; 3) la determinazione del corpo elettorale; 4) i criteri per l’individuazione delle province ricomprese nella previsione normativa e 5) la determinazione del termine entro cui devono svolgersi le elezioni in caso di applicazione del differimento del turno elettorale, nonché i chiarimenti proposti dall’UPI con la citata nota;

CONSIDERATO che, all’esito della predetta riunione tecnica, il Ministero dell’interno, gli uffici del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ANCI e UPI hanno condiviso i chiarimenti proposti con la citata nota UPI e l’adozione di un atto di orientamento da parte della Conferenza stato-città ed autonomie locali sull’applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’articolo 17-bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le competenti Amministrazioni governative, ANCI e UPI, nel condividere i chiarimenti proposti nella nota UPI del 7 novembre 2023, hanno concordato sull’opportunità di individuare un orientamento condiviso sull’applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

ESPRIME IL SEGUENTE ORIENTAMENTO

ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sull’ applicazione dell’articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificata dall’ articolo 17 bis, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:

  1. In merito alla questione relativa alla natura meramente transitoria della normativa in esame, si rileva che, trattandosi di una disposizione introdotta nel 2020 sotto forma di emendamento approvato dalla Camera in sede di conversione del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, si ritiene che essa continui a regolare a regime, fino a un nuovo intervento legislativo, il vigente procedimento elettorale di secondo grado per il rinnovo degli organi delle Province.

  2. La norma ha una natura obbligatoria, e non meramente facoltativa, e dispone il rinvio delle elezioni di tutti gli organi di governo delle Province - sia i Consigli provinciali, sia i Presidenti di provincia - nella ipotesi in cui, in occasione del turno annuale ordinario previsto per lo svolgimento delle elezioni amministrative, si debba procedere al rinnovo di un numero di consigli comunali ricompresi nella circoscrizione elettorale provinciale corrispondente alla metà più uno degli aventi diritto al voto.

  3. Per quanto, invece, riguarda il problema della determinazione del corpo elettorale, in base al quale verificare la sussistenza dei presupposti per il differimento della tornata provinciale, si ritiene che la natura di procedimento elettorale di secondo grado delle elezioni provinciali implichi che, nel procedimento per il rinnovo degli organi delle province, gli aventi diritto al voto sono solo ed esclusivamente i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale delle province medesime.

  4. In relazione alla questione della applicabilità della disposizione in esame nelle sole ipotesi in cui la scadenza degli organi provinciali si verifichi nel medesimo anno solare in cui ha luogo il turno elettorale ordinario per un numero di comuni che comprendano la maggioranza degli aventi diritto al voto nelle elezioni provinciali, si rappresenta che il differimento riguarda tutte le Province nelle quali il termine di 90 giorni per la convocazione e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi venga a scadere nel medesimo anno solare in cui si debbono tenere le elezioni comunali che interessino la metà più uno degli aventi diritto al voto nel procedimento elettorale di secondo grado. Tale ricostruzione appare in linea con i principi di uguaglianza e ragionevolezza e scongiura il rischio di soluzioni differenziate pur in presenza dei medesimi presupposti.

  5. Infine, quanto alla questione relativa al termine entro il quale debbano svolgersi le elezioni provinciali in caso di differimento imposto dal verificarsi dei presupposti codificati dalla legge n. 56/2014, si ritiene che, in base al tenore letterale della disposizione in esame, le elezioni provinciali, a seguito del differimento, debbano tenersi entro 45 giorni a decorrere dall’ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal rinnovo della rappresentanza.

Il Segretario
Anna Lucia Esposito  

Il Ministro dell’Interno
Matteo Piantedosi

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Roberto Calderoli