Gli incentivi alle unioni e fusioni di Comuni
I primi incentivi di carattere economico alle fusioni tra Comuni risalgono alla legge n. 142/1990 e ulteriori contributi straordinari, pari a 1,5 milioni di euro, sono stati introdotti dalla legge n. 662/1996 per incentivare sia le fusioni sia le unioni di Comuni.
L’art. 15 del T.U.E.L., come modificato dalla legge n. 56/2014 e recentemente dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, prevede appositi contributi straordinari statali fino a quindici anni dalla fusione, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
A decorrere dal 2014, nell'ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale (FSC), sono state stanziate risorse per incentivare le unioni e le fusioni di Comuni per un importo non inferiore a complessivi 60 milioni di euro annui, di cui 30 milioni a favore delle unioni e 30 milioni a favore delle fusioni di Comuni.
La legge di bilancio 2018 ha poi previsto un incremento delle risorse per un importo pari 10 milioni di euro mentre la legge n. 158/2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, ha istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, cui possono accedere anche i Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
Da ultimo, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (art. 6 comma 6-bis) ha incrementato, per gli anni dal 2024 al 2028, di 5 milioni di euro annui le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15 del T.U.E.L., volte a incentivare le fusioni dei Comuni.
Parallelamente all’erogazione di risorse finanziarie, si registrano anche misure volte a favorire, dal punto di vista regolatorio, i processi di unione e fusione di Comuni. Tra queste, in particolare, la disposizione che prevede la non applicabilità, nei primi cinque anni dalla fusione, dei vincoli e delle limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (legge n. 190/2014 come modificata dall'art. 21 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
Analogamente, per i Comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione o convenzione, le proprie funzioni fondamentali le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in modo cumulato tra i Comuni medesimi mediante forme di compensazione tra gli stessi (legge n. 190/2014).
Inoltre, le unioni di Comuni sono escluse dall'applicazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno e, per quanto riguarda le fusioni, il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 21) consente ai Comuni risultanti da fusione di conservare tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, anche ove non istituiscano municipi, e non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune.