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Riparto del contributo straordinario statale a favore delle fusioni dei Comuni

Data 13/10/2026

L’art. 15 comma 3 del T.U.E.L. prevede appositi contributi straordinari statali fino a dieci anni dalla fusione, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.

Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74) ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 15 del T.U.E.L. che, per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha esteso i contributi straordinari fino a quindici anni dalla fusione.

Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (art. 2, comma 2-ter) ha poi modificato il comma 3-bis dell’art. 15 del T.U.E.L., estendendo il periodo massimo del contributo fino a diciassette anni dalla fusione.

Il comma 1-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (inserito dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo a decorrere dall’anno 2024. La medesima disposizione prevede, altresì, che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità, eccedenti rispetto al fabbisogno, siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Con decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019 (atto n. 557), sono stati definiti modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni.

Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (art. 6 comma 6-bis) ha incrementato, per gli anni dal 2024 al 2028, di 5 milioni di euro annui le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15 del T.U.E.L.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 30 agosto 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13/09/2024) sono stati definiti, a decorrere dall'anno 2024, le modalità, i criteri e i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi straordinari spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Sul provvedimento in questione la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 25 luglio 2024 (Rep. Atti n. 822-II-SC.8).
Con successivo decreto direttoriale del 18 settembre 2024, il Ministero dell’Interno ha approvato il riparto del contributo straordinario, per l’anno 2024, per complessivi euro 86.016.494,65, a favore di n. 106 fusioni di Comuni realizzate negli anni 2014-2024.
Il contributo straordinario è stato erogato ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 3-bis, del T.U.E.L.

Con decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2026 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2026) sono stati definiti, a decorrere dall'anno 2026, le modalità, i criteri e i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi straordinari spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi.

Il contributo straordinario è riconosciuto per un periodo massimo di 17 anni ed è determinato in misura pari al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti ai Comuni interessati dalle fusioni per l’anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti.

  • Sono previsti specifici limiti massimi annuali per ciascuna fusione:
    fino a 2 milioni di euro per ciascun Comune beneficiario, nel caso di enti con una popolazione complessiva inferiore a 100.000 abitanti;

  • fino a 10 milioni di euro per ciascuna fusione, nel caso di enti non derivanti da incorporazioni con una popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti.

Qualora le richieste di contributo superino le risorse disponibili, viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, mediante l’applicazione di un coefficiente di maggiorazione.

Se, invece, le richieste complessive risultano inferiori alle risorse stanziate, le disponibilità eccedenti sono ripartite in base alla popolazione e al numero dei Comuni originari. 

Sul provvedimento in questione la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 luglio 2026 (Atto n. 892 del 30 luglio 2026).


Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2026

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