Riparto del contributo straordinario statale a favore delle fusioni dei Comuni
L’art. 15 comma 3 del T.U.E.L. prevede appositi contributi straordinari statali fino a dieci anni dalla fusione, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono.
Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 ( convertito nella legge 21 giugno 2023, n. 74) ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 15 del T.U.E.L. che, per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, ha esteso i contributi straordinari fino a quindici anni dalla fusione.
Il comma 1-ter dell’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (inserito dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21) dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo a decorrere dall’anno 2024. La medesima disposizione prevede, altresì, che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità, eccedenti rispetto al fabbisogno, siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Con decreto del Ministro dell’interno del 25 giugno 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 6 giugno 2019 (atto n. 557), sono stati definiti modalità, criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni.
Da ultimo, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (art. 6 comma 6-bis) ha incrementato, per gli anni dal 2024 al 2028, di 5 milioni di euro annui le risorse per i contributi straordinari di cui all'articolo 15 del T.U.E.L.