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Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni

Il carattere trasversale della rigenerazione urbana si riflette nella pluralità degli attori istituzionali titolari delle competenze legislative derivanti dall’articolo 117 della Costituzione.

La materia in oggetto riguarda il governo del territorio, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, ma intercetta in modo rilevante la materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, attribuita invece alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) nonché la materia di potestà legislativa concorrente della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Tale intreccio di competenze riflette la multidimensionalità del concetto di rigenerazione urbana che si presta a declinazioni diverse, a condizione che siano tutte ricollegabili all’ambito materiale del “governo del territorio” nel quale – come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2003 – le tradizionali materie dell’urbanistica e dell’edilizia devono senz’altro essere incluse pur non potendo la materia “governo del territorio” esaurirsi in esse.

“Ecco dunque dove si fonda una concezione procedimentale e consensuale della sussidiarietà e dell'adeguatezza. Nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale. Ciò impone di annettere ai principî di sussidiarietà e adeguatezza una valenza squisitamente procedimentale, poiché l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà.”

La Corte costituzionale sembra abbracciare una nozione larga di governo del territorio, specie là dove, con la sentenza 62/2005, ha avuto modo di precisare, a giustificazione della necessità di prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni, che negli interventi concernenti l’uso del territorio la materia statale “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” intercetta non solo la competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio, ma anche altre competenze regionali e gli “interessi delle popolazioni insediate nei rispettivi territori”.

In materia di rigenerazione urbana di rilievo appare anche la sentenza della Corte costituzionale 119/2020. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, la previsione di misure di riqualificazione del patrimonio immobiliare dismesso può essere ricondotta “a un obiettivo legittimamente perseguibile dal legislatore regionale in quanto rientrante nella sua competenza legislativa in materia di governo del territorio”.

Anche la giurisprudenza amministrativa ritiene che la materia dell’urbanistica, e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione "de futuro" sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione ed autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio (Cons. Stato, sez. IV, n. 2710 del 2012).

L’orientamento consolidato è dunque quello della riaffermazione della garanzia della funzione pianificatoria comunale quale funzione preordinata “anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)”.

Ultimo aggiornamento: 12 novembre 2024