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Aiuti di Stato

La creazione di un mercato interno dove la concorrenza non sia falsata da interventi pubblici nei singoli Stati, è uno degli obiettivi dell’Unione europea.

Per la realizzazione di tale obiettivo, nell’ambito del diritto europeo della concorrenza, si colloca la normativa sugli aiuti di Stato che disciplina le condizioni alle quali è possibile concedere aiuti pubblici alle imprese in deroga al divieto generale sancito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE art. 107).

L’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, definisce gli aiuti di Stato come “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri”.

Un intervento è configurato come aiuto di Stato quando sussistono cumulativamente tutti gli elementi costitutivi: la sussistenza di un’impresa, l’imputabilità della misura allo Stato, ovvero il finanziamento mediante risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura, la possibile distorsione della concorrenza e l’incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Si precisa che il finanziamento della misura tramite risorse statali si determina ogni qualvolta le risorse provengano dal settore pubblico e quindi l’imputabilità della misura allo Stato sussiste quando la misura è concessa da un'autorità pubblica, comprendendo tutti gli enti territoriali della Repubblica  e quindi anche gli enti locali.

Gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno quando:

  • comportano un trasferimento di risorse statali (incluse le risorse di autorità nazionali, regionali o locali, banche e fondazioni pubbliche);
  • comportano un vantaggio economico “selettivo” (ovvero un vantaggio che differenzia un aiuto di Stato dalle c.d. “misure generali”);
  • sono in grado di distorcere la concorrenza;
  • comportano un pregiudizio al commercio (anche solo possibile), restringendo la libera circolazione delle merci e dei servizi.

Il principio di incompatibilità non equivale, tuttavia, ad un divieto assoluto essendo, infatti, previste sia delle eccezioni legali sia delle eccezioni discrezionali allo stesso.

Il paragrafo 2 dell’articolo 107 del TFUE elenca gli aiuti che sono automaticamente compatibili con il mercato interno - come quelli destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali - mentre altri aiuti di Stato sono consentiti da specifiche norme del TFUE, come ad esempio nel settore della politica dei trasporti (TFUE art. 93) o della politica agricola (TFUE art. 42).

Le eccezioni discrezionali al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune sono, invece, previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 107 del TFUE. Trattasi, ad esempio, di aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

Il compito di verificare se vi sia il giusto equilibrio tra gli effetti negativi sulla concorrenza e gli effetti positivi in termini di comune interesse è affidato alla Commissione europea (TFUE art. 108) la quale può, altresì, adottare i c.d. “Regolamenti di esenzione per categoria” (TFUE art. 109).

In particolare, con il Regolamento GBER (General Block Exemption Regulation) adottato dalla Commissione europea nel 2014 - Regolamento UE 651/2014 - e successivamente modificato, sono state stabilite le condizioni per cui alcuni tipi di aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno e non necessitano di una notifica preventiva alla Commissione. La compatibilità con il mercato interno è stata inoltre estesa a specifiche tipologie di aiuti i c.d. aiuti di importanza minore - de minimis - disciplinati dai Regolamenti UE della Commissione nn. 2831/2023 e 2832/2023.

Le Amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore di imprese e di soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, possono consultare il Registro Nazionale Aiuti di Stato per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria. Il Registro contiene, inoltre, l’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea e che quindi non possono ricevere aiuti.

Ultimo aggiornamento: settembre 2024

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